2 79 Coftituto, oltre le folite particolarità, in quanti Alberi fia-no mattati li refpettivi Battimenti, e qual ila la loro Portata ; e ciò per norma del Diritto da pagarli in ragguaglio agli Alberi fletti. 3 Li Battimenti Veneti pertanto mattati in quattro Alberi faranno tenuti a pagare Due. 8. Effettivi , quelli in tre Due. 6., e quelli in due Due. 4., cioè tutti indiftintamen-te due Ducati Effettivi per Albero , come finora fu inabilito dalla Pubblica Autorità ; e fe foffero Trabaccoli, pagheranno unicamente Ducati 2. per ogni Trabaccolo, purché abbiano la Portata di Stara 700. 4 Li Battimenti però , che capitaffero carichi di Materiali Pubblici; Tutti li Battimenti vuoti ; Li Legni piccoli, cioè Peotte, Gaete , Felucche , Pieleghi, e fimili , purché non arrivino alla Portata di Stara 700. Li Naviglj, che vengono carichi di Legna da Fuoco, di Scaglia ad ufo di Calcina , e di Sale, e finalmente quelli, che conducono Manzi, e Caftrati , faranno tutti efenti da un tale Diritto; ma fe aveffero più di venti Colli , da calcolarli a norma della pratica corrente, s’intenderanno decaduti dall' efenzione, e dovranno anch’ eifi fottoftare al predetto Diritto dell’ Ancoraggio . S 4 5 In