i52 n’efeguiifér la Viiita, di fare il minimo afporto di ciò, che fervir deve di mantenimento al Capitanio, ed Equipaggio durante la Contumacia iteffa,. fotto le pene comminate nell’Articolo 13.0 20 Stabilita cogli Articoli precedenti la qualità, e le mrfu-re delle Grazie, e Portate dalla liberalità Pubblica concerie alla noftra Marina Mercantile, viene d’ora innanzi efpref-famente proibito a qualunque Marinaro arruolato ne’ Battimenti Veneti Patentati d’introdurre fotto verun titolo, ol» tre la rifpettiva Grazia, e Portata, la benché minima Merce, od Effetto nemmeno col pagamento de’Dazj, Noli, Confaiati, ed altre Pubbliche impoiizioni; davendò ef-ier loro intieramente vietato y tanto in Ingreffo-, che in Ufcita, T efercizio di qualunque Commercio, come all’ Articolo 24.0 del Titolo Marinari.. 21 Li Capitani poi, e Patroni , quantunque ad eifi non fi' tolga la libertà d’efercitare il Commercio, non potranno però a titolo di Grazia, e Portata, oltrepaffar-e le mi fu re ftabilke negli Articoli precedenti ; ma per tutto il di più^ che introduceffero, dovranno- come qualfivoglia altro Commerciante , efattamente manifeitarlo, e pagare indiilinta-anente, e Dazi, e Noli, e Confolàti, ed ogni altra impo-lìzione, ed aggravio, fotto pena di Contrabbando; dichiarandoli altresì., che per ciércitar il Commercio dovranno. avere