302. Mare, c ne’ cafi di Naufragi, Getti, Prove di Fortuna, e compenfazioni d* Avaree, dovranno li Patroni, e Marinari de’ Naviglj fuddetti puntualmente efeguire quanto fu prefcritto negli appofiti rifpettivi Titoli compreii nella fe^ conda parte di quello Codice. 20 Li Patroni, e i Marinari de’ fuddetti Navigli, e tutti gli altri Boccheii, che per affari di Commercio , oper altre ragioni giungeilero, o il fermaifero in quella Dominante, nel difcender a terra, e girare per la Città, oiTerveranno nel propofito d’ Armi le Leggi d’interna comun difciplìna. 21 Di tutte le trafgreifioni relative al Commercio, che venifr fero commeiTe da’Patroni, o Marinari de’predetti Navigli», che navigano con Fedi di Sanità, faranno refponfabili anche li Proprietari con il rifpettivo proprio Naviglio ; giacche è in potere de’ medeiìmi la fcelta de’ Patroni, e Marinari occorrenti alli ileiTi Navigli. 22 Nel corfo delle loro limitate Navigazioni, capitando fot-to la Giuri fdizione de’ Pubblici Rapprefentanti knello Stato , e de’ Confoli, o Vice-Confoli in Stato Alieno, enfienti però nel Golfo, dovranno li Patroni de’ fuddetti Navi- « • ' i glj