*63 ■: ' l O v ' v- A.: ' Se tra li Marinari accordati a Mefe alcuno veniife a Morte in Viaggio durante il di lui Accordo , gli Eredi di quello confeguiranno dai Capitani , o Parcenevoli quegli avanzi di Paghe, che allo tteifo foifero fpettanti fin’al gior-* no della di lui Morte,, e non più. II Nei caii d’innocente Naufragio li Marinari avranno diritto di confeguire dai Parcenevoli 1’ importar intiero delle loro Paghe corfe fin’ al giorno del ' Naufragio , e non più » Quando eilì poi s’ impiegaifero con buon effetto nel ricupero , confeguiranno in oltre quel premio che a mifura delle fatiche * e delle circoitanze foile loro promeifo daL Capitanio » 11 Tra li caii previfibili ( abbenchè di difficile combinazione ) potendovi eifere quello, che alcun Battimento ila ritenuto aifieme col fuo Equipaggio dai Pirati di Mare, e che in forza di qualche maneggio venga rilafciato all’ efercizio della libera Navigazione, in quello folo , ed unico cafo il flabilifce, che gli avanzi delle Paghe dei Marinari debbano entrar in Avarea comune a rifarcire le Spefe , che foffero ftate neceiiarie per il rifcatto medefimo, giacché in vigore del fopraddetto Maneggio li Marinari avran riacquiilato la libertà, e 1’ impiego, e i vantaggi della Navigazione. «■- - L 2 13 Ef-