171 TITOLO QUINTO CONTRATTI A CAMBIO MARITTIMO, OSSIA A RISCHIO DI MARE. Sigendo il giro Mercantile Marittimo varie, e differenti nature di Contratti, ed effen-dofi già provveduto ne’ Titoli de’ Parcene-voli, de’ Capitanj, e della Fabbrica de’Basimenti a quanto può appartenere alle principali Figure, che lo efercitano, ora fi ilabilifce, che tutti quelli, che fomminiilraiiero, o riceveffero Denaro a Cambio Marittimo 3 oifia a rifchio di Mare, tanto per appre-ilamenti, e vettovaglie di Baili menti, quanto per qualiivo-glia altro oggetto, dovranno offervare, ed efeguir quanto fegue. I E primieramente in quanto alla forma di detti Contratti a rifchio di Mare, queili da chiunque, e per qualunque oggetto il faceffero, quando oltrepaiiìno li Ducati io. V. P. dovranno d’ora innanzi effer conclufl, e ilabiliti in ifcritto, in Pubblica, o privata Scrittura, mentre qualfivoglia Contratto a Cambio, inabilito, in via verbale unicamente, non potrà mai far prova in giudizio. a Se