22 COMMEMORIALI, LIBRO VII. 103. — 1363, Novembre 9. — c. 28 (24) t.° — Il doge e il consiglio degli anziani di Genova, ad istanza della veneta Signoria, vietano a tutti i genovesi e a quelli che sono considerati come tali, ogni commercio cogli abitanti dell’ isola di Candia ribelli a Venezia, sotto pena di perdita della metà delle cose portate in quell' isola. Si eccettuano coloro che fossero approdati colà, o che vi andassero per asportarne beni propri recativi prima di conoscere il presente, il che proveranno con giuramento (v. n. 102). Data a Genova. V. Fi,. Cornemi, Creta sacra, II, 323. 104. — 1363, ind. II, Novembre 9. — c. 31 (27). — Giovanna regina di Napoli ordina a tutti gli ufliziali dei suoi domini d’impedire ai suoi sudditi ogni commercio cogli abitanti di Candia ribelli a Venezia. Data in Aversa, per mano di Napoleone degli Orsini conte di Monopello logo-teta e protonotario del regno. V. Fl. Cornelii, Creta sacra, II, 322. 105. — 1363, ind. II, Novembre 14. — c. 32 (28). — Roberto imperatore titolare di Costantinopoli, principe di Acaia e di Taranto, despoto di Romania. Ad istanza del doge ordina a tutti gli ufficiali del principato di Taranto e delle terre di Rari e d’Otranto, di vietare, durante la guerra mossa da Venezia ai ribelli di Candia, ai loro soggetti il commercio coi ribelli stessi. Data a Napoli, per Giovanni Aversano da Salerno (?) cavaliere e vice protonotario del principe. V. Fl. Cornelii, Creta sacra, II, 321. 106. — 1363, Novembre 15. — c. 25 (21). — Annotazione come al n. 99 per Iacopo Conzazugo di Puglia. 107. — (1363), Novembre 15. — c. 31 (27) t.° — Annotazione di privilegio simile al n. 123, concesso a Giambernardo da Cisone notaio di Treviso. 108. — 1363, ind. I, Novembre 18. — c. 30 (26) t.° — Guido Gonzaga vicario imperiale in Mantova, ed i suoi figli Lodovico e Francesco dichiarano libera ed aperta la via del Po, sì per terra che per acqua, ai negozianti veneziani, milanesi e d’ogni altro luogo, purché non siano banditi dal comune di Mantova e paghino le consuete imposte. Ingiungono a tutti i loro sudditi e collegati di non molestarli anche se ardesse guerra fra Milano e i Gonzaga o loro confederati, e guarentiscono sicurezza ai detti mercanti e lor cose. Data a Mantova. 109. — 13C3, ind. II, Novembre 24. — c. 30 (26) t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna, di grazia, accordato per benemerenze a Bartolomeo, Stefano, Luchino e Giovanni del fu Federico marchesi Malaspina di Varzi e loro eredi. — Con bolla d’ oro.