230 COMMEMORI ALI, LIBRO IX. 16. — 1396, ind. IV, Gennaio 2. — c. 14 t.° — Carlo duca di Leucade e conte palatino di Cefalonia nomina suoi procuratori il cav. Giovanni Paliani da Brindisi, Ciccarello Giovine di Napoli e Giovanni Sconditi suoi ligi, per trattare in suo nome colla veneta Signoria, intorno agli argomenti specificati nella loro commissione. Data nel castello di S. Giorgio nell’ isola di Cefalonia (v. n. 23). 17. — 1396, ind. IV, Gennaio 6. — c. 18. — Ladislao re d’ Ungheria, Gerusalemme, Sicilia (Napoli), Dalmazia, Croazia, Servia, Gallizia, Lodomiria, Cumania e Bulgaria, conte di Provenza, Forcalquier e Piemonte, al doge e al comune di Venezia. Assente che tutti i cittadini e sudditi di quest’ ultimo esercitino per tre anni con libertà e sicurezza ogni sorta di commercio in Gaeta e nel regno di Napoli, salvo il pagamento dei dovuti diritti. Promette di procurare entro il detto termine il risarcimento di tutti i danni dati dai suoi ai veneziani, costringendovi anche in via giuridica i danneggianti. Ingiunse a tutti i propri dipendenti d’ osservare e far osservare tali disposizioni e di trattare con ogni cordialità i veneziani (v. n. 18). Data a Gaeta, per mano del nobile Donato d’Arezzo dottor di leggi e vicecancelliere del regno. 18. — 1396, ind. IV, Gennaio 6. — c. 18 t.° — Iacopo Gattula, Goffredo Spa-tario e Francesco di Bonfiglio giudici annuali in Gaeta, facienti per quel comune, dichiarano che per tre anni, dalla data della presente, i cittadini e sudditi di Venezia potranno andare e venire ed esercitare il commercio in quella città e suo territorio con ogni sicurezza, pagando i consueti dazi e diritti (v. n. 17). Data a Gaeta. 19. — 1396, ind. IV, Febbraio 1. — c. 10 t.° — Il doge e la signoria, facienti anche pel comune di Venezia, in forza del compromesso num. 13, uditi Bartolameo de’ Popoleschi dottor di leggi e Leonardo de’ Beccanugi oratori fiorentini, Bello de’ Giuliani (v. n. 11) e Tomaso de’ Pontiroli procuratori degli Ordelaffi, e Bidino di mastro Filippo da Castrocaro procuratore di quel castellano, pronunziano : Le parti e loro collegati sono assolte per tutti i danni recatisi scambievolmente nelle nimistà insorte per la questione di Castrocaro. Il castellano Tomaso conserverà ed amministrerà come per l’addietro quel luogo fino all’ 8 Settembre venturo. Firenze terrà nello stato attuale la bastita da essa edificata presso il detto castello, fino al-l’epoca medesima. Nel mentovato giorno, il castellano, rimborsatosi del suo onorario e delle spese sostenute pel presidio ecc., consegnerà Castrocaro al comune di Venezia, che ne disporrà come crederà meglio per la quiete della Romagna. Gli Ordelaffi cureranno che il castellano abbia tutto il danaro occorrente per le spese del castello e del presidio, sicché nel giorno stabilito se ne vada, e Venezia possa assumere la custodia e manutenzione. Nello stesso giorno Firenze consegnerà a Venezia l’accennata bastita. La S. Sede, asserita proprietaria di Castrocaro e distretto, potrà esigerne la consegna verso rimborso delle spese sostenute sia dal castellano, sia in sèguito da Venezia, nè Firenze nè altri potranno in tal caso avanzar pretese, per 6 anni dalla consegna al papa, salve però le ragioni di quel comune e