128 COMMEMORIALI, LIBRO Vili. Fatto presso la chiesa di S. Leone de Buccafluminis. — Testimoni: mastro Padovano canonico di Padova, Gerardo de Gnanfo, Alberto de Pizio, Enrigeto di Salione, notaio, Giovanni Testore abitante in campo S. Benedetto, Canuto e Briza-folle di Peregrino, notai di Padova. Altra copia sta a c. 135 (138) t.° V. Lììnig, Cod. Ital. Diplom., IV, 1567 ; Ughelu, Italia sacra, V, 1258 ; Dumont, Corps univ. dipi, I, 170, n. 323. 2. — 1338, ind. VII, Settembre 8 — c. 17 (19). — Pietro delle Carceri e Bar-tolameo Gisi consignori dell’ isola di Negroponte, fanno sapere d’avere, ad istanza di Andrea Dandolo capitano in detta isola e del suo consigliere Marino Contarini, pattuito coi medesimi: che i malfattori banditi in avvenire dalle autorità venete della città di Negroponte, lo siano pure da tutta l’isola. I delinquenti banditi per l’addietro dalla suddetta città, lo siano pure dal territorio compreso fra i fiumi Argaleo e Libanto, e rompendo tali confini, possano le accennate autorità sequestrare per 100 perperi dei beni dei banditi stessi, ovunque siano nell’isola. Fatto in Negroponte. — Testimoni : i nob. cav. Domenico da Bologna, Ottone di Benevento, Iacopo Storiono, Giovanni Mano, Ottone e Corrado Pisani. — Atti Nicolò del fu Filippo not. veneto e cancelliere del bailo. — Munito dei sigilli pendenti dei due signori. Precede nota: essersi trovato l’originale nella cancelleria di Negroponte ed essere stato trascritto nei registri del bailo Pietro Mocenigo. 3. — 1344, Agosto 26. — c. 19 (22) t.° — Decreto del Maggior Consiglio. I cappellani della chiesa di S. Marco che, non dipendendo dal vescovo di Castello nè dal patriarca di Grado, non furono finora soggetti alle leggi punitive emanate per gli ecclesiastici, d’ora in poi lo siano, avendo a ciò acconsentito essi stessi ed il doge (v. n. 232). 1350, Novembre 19. — V. 1383, Agosto 22. 4. — 1351 (1352?), Gennaio 1. — c. 14 (15). — Giovanni (II) re di Francia fa sapere. Ad istanza del doge accordò che i mercanti veneziani possano trafficare liberamente per tutto il regno, pagando i consueti diritti, senza essere obbligati a recarsi alle fiere di Sciampagna e di Bria. La presente concessione varrà fino ad espressa revocazione. Data a S. Odoino presso S. Dionigi. 1370. — V. 1377, n. 46. • 5. — (1374), Gennaio 29. — c. 136 (139). — Bolla piccola di Gregorio XI papa a Tomaso patriarca di Grado. Commenda lo zelo di questo nella visitazione e riforma dei conventi, monasteri e religiosi, e per animarlo a continuare gl’ impar-