376 COMMEMORIALI, LIBRO X. concesse che i veneziani possano liberamente e con sicurezza frequentare tutti i suoi stati e trafficarvi;»diede ordini in proposito a tutti i suoi soggetti ; promette che nei suoi domini non sarà fatta novità a danno dei veneziani, ai quali permise di tener console nobile in Gerusalemme. Gli ambasciatori predetti, ritornando in patria muniti della presente, diranno il di più. Data nel castello del Cairo, il 12 del mese di Radgeb 818. 210. —(1415, Settembre 17?). — c. 207 (206). — Versione in dialetto di privilegio con cui il soldano d’Egitto comunica agli almiraii e governadori de Tripoli, Daman (Damasco ?), Safet, Alessandria, Sis, Gaza, Karac, e a tutti gli altri dei suoi stati, le concessioni da esso fatte ai veneziani ad istanza dei due ambasciatori nominati nel n. 209. Esse sono : che niuno possa molestare i veneziani e lor cose nei domini del soldano, nè esiger da loro maggiori diritti di quelli portati dalle antiche tariffe. I contratti di vendita di spezierie a’veneziani fatti dai saraceni e stipulati per mezzo di notai, siano inviolabili, nè i primi si possano costringere a ripigliarsi le merci che avessero vendute, nè a pagare in contanti le spezie che avessero acquistato in cambio di mercanzie. Nelle contese fra veneti e saraceni sia giudice il soldano o gli uffiziali da esso a ciò delegati, e nessun altro. Siano severamente puniti i mochari, ai quali nella Siria ed altrove è affidato il trasporto delle merci, quando si appropriino o guastino con malizia le merci stesse. Le mercanzie dei veneziani non possano esser tratte di dogana senza consenso dei padroni ; siano stimate con equità, nè si astringano quelli a venderle contro voglia. I veneziani non siano obbligati a pagare i diritti prima dell’arrivo delle merci in dogana, e si osservino i loro antichi privilegi. Le navi venete naufragate lungo le coste degli stati del soldano, dai monti di Barca a Tarso, restino con tutto il carico inviolata proprietà dei padroni, e si dia ogni possibile aiuto ai naufraghi anche per ricuperare il perduto. Le proprietà dei veneziani morti in terra del soldano, siano consegnate ai loro consoli o compagni come in passato. I traffici del veneziani non siano intralciati, sicché possano andare e venire colle galee senza danni e ritardi. I veneziani non possano esser chiamati davanti ai giudici nelle lor liti con saraceni, se questi non avranno prima provato la giustizia delle loro querele. Sia impedito ai Turco-mani (Turchi?) di corseggiare pel mare a danno del veneziani; i corsari che fossero presi siano puniti. Si paghi, come in addietro, la provvigione al console veneto in Damasco, come a quello in Alessandria. Le merci venete che pagarono dazi in Bairut, non siano obligate a pagarli anche a Damasco se non alla loro introduzione in quest’ ultima città. Niun veneziano sia tenuto responsabile per un altro di cui non siasi fatto mallevadore o mandante. Il doge possa inviare un nobile veneziano per console in Gerusalemme, e sia vietato ai dragomanni di quella città di istigare i pellegrini contro i veneziani. L'almiraio (emiro) di Damasco destituisca il pesatore della dogana di Rama, surrogandolo con uomini giusti, e siano richiamate in vigore le antiche prescrizioni andate in disuso con danno dei mercanti, i quali non siano molestati impunemente da alcuno e senza causa legittima. I veneziani non siano molestati a cagione del corseggiare di altri franchi a danno dei ¡saraceni. Sia punito certo Semsedin Ebene Elmehetessep delle avanie da lui esercì-