DOGE : MICHELE STENO.
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tarli a far guerra ad alcun suo nemico. Il doge e successori faranno includere i nomi dei due Castelbarco in tutti i trattati di pace e di tregua che fossero per concludere (v. n. 1).
     Fatto nella cancelleria ducale di Venezia. — Testimoni: Paolo da Leone cav. di Padova, Bartolameo del fu Giovanni da Bologna, Alessandro de’ Reguardati e Bernardo de’ Rossi, notai ducali. — Atti Giovanni del fu Nicolò de Bonisio not. imp. e scrivano ducale.
     43.	— 1407, ind. XV, Aprile 10. — c. 40 t.° — Il doge a Carlo Malatesta signore di Rimini, a Malatesta del fu Pandolfo Malatesta signore di Pesaro, ed agli altri esecutori testamentari del fu Francesco Gonzaga signore di Mantova. Il testamento di quest’ ultimo fu aperto e publicato in Venezia dagli avogadori di comune a ciò delegati, e deposto presso i procuratori di S. Marco, ai quali era già stato affidato dal testatore. La Signoria veneta accetta d’ essere coesecutrice del detto testamento, e contutrice del figlio del Gonzaga ; ma non potendo occuparsi dei particolari, trasmette i propri poteri al collegio dei coesecutori e contutori che si trovano in Mantova, trattone quanto riguarda le alienazioni di beni stabili, le negoziazioni diplomatiche per concludere o rinnovare trattati e le dichiarazioni di guerra.
     Data nel palazzo ducale di Venezia. — Atti Lorenzo del fu Bertuccio not. imp. e scriv. due.
    44.	— (1407), Maggio 17. — c. 30. — Breve di papa Gregorio XII al doge. Annunzia la disposizione presa relativamente ai reati dei chierici (v. n. 45) di Venezia, la quale non potrà avere vigore retroattivo.
     Dato a Roma presso S. Pietro, sub annulo piscaloris.
    45.	— (1407), Maggio 18. — c. 36. — Bolla piccola di Gregorio XII papa al vescovo di Castello. Dispone che gli ecclesiastici insigniti degli ordini minori che avessero commessi delitti nel mese prima di vestir 1’ abito ed aver la tonsura, o che fossero presi tosto perpetrato il delitto senz’ abito e tonsura, e che coloro i quali dopo commessa la colpa si facessero chierici senza portar 1’ abito, siano deferiti pel giudizio al potere secolare. Valevole per la sola città di Venezia.
     Data in Roma presso S. Pietro, a. 1 del pont. (XV hai. JunJ.
    1407,	Maggio 23. — V. Appendice.
     46.	— 1407, Maggio 28. — c. 39. — Federico duca d’Austria, Stiria, Carintia, Carinola, conte del Tirolo ecc. nomina suoi procuratori il cav. Cristoforo Fuchs e il tesoriere ducale Nicolò Vincler suoi consiglieri ed oratori a Venezia, per la stipulazione del trattato n. 46.
    Data a Bolzano.
     47.	— 1407, ind. XV, Giugno 2. — c. 38. — I procuratori nominati nel n. 46, e Tomaso Mocenigo proc. di S. Marco, Nicolò Vitturi, Ramberto Querini, Rosso
 COMMEMOKIALI, TOMO III.	41