20 COMMEMORIALI, LIBRO VII. dagli statuti veneti, e reclamare gli’ uopo l’assistenza degli ufficiali principeschi. Per le offese personali recatesi fra veneti senza effusione di sangue —trattine i casi di delazioni d’armi proibite, di crimini che importino la morte civile e naturale, o la perdita di un membro, o commessi in luoghi sacri, nei tribunali o alla presenza di magistrati — la curia non procederà, ma il console potrà interporsi a pacificare il reo coll’ offeso. Saranno confermati tutti i privilegi concessi ai veneti prima del Settembre 1362 dal principe e dai suoi antenati. In quanto al credere sulla parola ai veneziani nelle dichiarazioni delle merci e cose che introduranno nei domini principeschi, si osserverà la consuetudine antica. La presente potrà essere revocata dopo quattro anni, purché venga disdetta tre mesi prima da una delle parti. I veneti potranno per 18 mesi importare nei territori del principe merci di forestieri con esenzione dalla solita tassa di grana 12 per onza. V. Archivio Veneto, tomo XVI, pag. 312, nel nostro è ommesso il tenore della procura rilasciata dal doge al Mocenigo. 92. — (1363), Ottobre 10. — c. 28 (24). — Stefano seniore conte palatino del Reno e duca di Baviera, rispondendo a lettere del doge recategli da Stefano di Rodolfo da Venzone (de AvenconoJ, promette ogni diligenza per iscoprire coloro che nei suoi stati spogliarono certi veneziani di loro merci. Trovatili, li obbligherà alla restituzione. Data a Landshut. 93. — 1363, ind. II, Ottobre 14. — c. 25 (21). — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna, concessa a Giovanni cenciaiuolo, o rigattiere (strazarolusj, del fu Gilio da Padova, in forza della legge 29 Aprile 1358 che accordava la cittadinanza suddetta, come per dimora di 25 anni, a tutti gli esercenti arti e mestieri che si fossero stabiliti in Venezia colle loro famiglie e vi avessero dimorato per 5 anni, adempiendo i doveri di sudditi. Non potrà trafficare o navigare se non farà i pu-blici imprestiti. Seguono annotazioni che ebbero eguali ¡privilegi : Gidino di Sigifredo da Modena e Fiorenzo strazarolus da Cremona. 94. — (Ì363), Ottobre 23. — c. 40 (36) t.° — Ermanno conte di Calli, capitano delle genti di Rodolfo duca d’Austria, rispondendo a lettere ducali, dichiara di tener ordine dal suo signore di non danneggiare i veneziani in modo alcuno ; chiede che in ricambio Venezia impedisca il passo pei suoi domini alle genti che il signore di Padova mandasse in aiuto del patriarca d’Aquileia e dei friulani nemici del duca. Data a Cilli. V. Zahn, Austro-Friulana, pag. 216. 95. — 1363, Ottobre 26. — c. 39 (35). — Davide re di Scozia attesta constargli, per atti rogati dal notaio imperiale Tomaso de Barryn della diocesi di S. Andrews, del quale fa fede, e da altri documenti, che gli esecutori testamentari di Albano de Wynton crearono loro rappresentanti il cav. Gualtiero de Lesly, Rie-