DOGE ; MICHELE STENO. 333 Fatto nel palazzo ducale di Venezia, — Testimoni : il nob. Nicolò Lombardo, Bernardo di Andalò, Bernardo degli Argoiosi ed Alessandro de’ Reguardati, V. Ljubió, op. cit., V, doc. CXXYII. 79. — 1408, Agosto 9. — c. 148. — Sentenza pronunziata da Amedeo conte di Savoia, duca del Chiablese e di Aosta, marchese in Italia, conte, di Ginevra ecc., vicario imperiale e principe, giudice arbitro (v. allegato E) in causa fra il comune di Venezia attore e quello di Genova reo convenuto, alla presenza di Paolo Zane, Barbone Morosini, Iacopo de’ Fabris dottor di leggi e Alberto da Pietrarossa licenziato in gius civile procuratori del doge e del comune di Venezia (v. allegato F), e di Domenico Imperiali e Bartolameo Del Bosco dottori di leggi rappresentanti il comune di Genova (v. allegato G). Dichiara non poter ammettere come probatori alcuni dei titoli presentati in processo. Visti poi gli allegati A, B, C, D, gli artipoli della pace di Torino, dell’ 8 Agosto 1831, facienti all’ uopo, che si riportano, il n. 276 del libro IX, il n. 19 del presente, sentito il consiglio dei suoi nobili, dottori e periti, il conte decide: dover pagare il comune di Genova a quello di Venezia 700 fiorini a saldo del-l’indennizzo per la nave di Nicolò Rosso. Viste le dichiarazioni di Iacopo Gussoni, Marco Trevisano e Maffeo Emo provveditori di comune a Venezia (1405), ed il giuramento dei procuratori veneti, Genova pagherà a compenso dei danni patiti dalla nave d’ esso Nicolò Rosso ducati d’ oro 12,053 e 4 denari grossi moneta di Savoia. È cassata la sentenza arbitramentale pronunziata da Domenico Imperiali, Cattaneo Cigala e Roberto Morosini per compensi dei danni patiti dai marinai della detta nave e da alcuni mercanti che vi avevano caricato proprie merci, oltre le prese precedentemente in considerazione. Genova pagherà a Venezia 3337 '/2 ducati d’oro a saldo dei danni recati colla cattura della nave di Marco a Cloderiis (dalle Chio-vere?), oltre quello che fu stabilito nella convenzione n. 19. Per le navi comandate da Basilio Tirapelle e da Giorgio Mongavaro, e pel legno di Frangia Veniero, viste fra altri documenti le attestazioni di Luca Bragadino, Pietro Nani ed Ottaviano Buono provveditori di comune in Venezia (1408), Genova è condannata a pagare per la prima e pel suo carico ducati d’ oro 44,960, per la seconda e pel suo carico ducati 12,000, e pel terzo col carico ducati 868 l/2. Non ammette le pretese di compenso pei danni dati a Caterino de Rosa, Pietro de Valle e Iacopo Sappa. Per la nave comandata da Antonio Coppo, Genova pagherà ducati 20,450. Si dovrà annullare il diritto di rappresaglia concesso da Antonio Adorno doge di Genova a Domenico Lercari contro i veneziani il 13 Maggio 1395, e restituire quanto fu tolto agli ultimi per tal ragione. Respinge la pretesa di Nicolò da Moneglia, che dopo avere catturata la nave di Nicolò Rosso, pretendeva compenso per averla condotta da Cadice in Fiandra. Il comune di Genova è condannato nelle spese, la commisurazione delle quali il conte riserva a sè stesso, come pure la dichiarazione dei dubbi che sorgessero nell’ attuazione della presente. Fatta e publicata nel castello del conte in Chambery e munita del sigillo d’esso principe. Seguono gli allegati E, F, G. Presenti alla publicazione : Sabino vescovo di Moriana, Umberto di Villars si-