s 4 Il Proto Fabbricatore fi valerà delle Maeftranze , Marangoni , e Calafai, a norma delle coilituzioni dell’ Arti loro, e fecondo il rifpettivo loro iftituto, ed abilità; e que-ili dovranno eifer fempre , ed intieramente dipendenti dal Proto medeiimo, per ]’ efatta efecuzione dell’ opera a lui commeiTa. Sarà debito de’Committenti Capitaniti di avvertir gli Operarj, che la Mercede farà loro contribuita dal- lo iteilò Proto Fabbricatore. 5 Non potrà il Proto ileiTo per qualunque motivo , o preteso abbandonare la convenuta Fabbrica , e cosi pure li Committenti non potranno levar dalle mani d’ eiTo Proto l’Opera a lui affidata, e contrattata , fe non che per una manifefta imperizia , o fraude provata , oppure di concorde volontà delle Parti, o per cafo di morte , imbecillità, od altre difavventure. 6 Dovrà il Proto Fabbricatore efeguire sfattamente il Contratto fenza alcuna alterazione , e fenza diminuzione , o accrefcimento delle convenute mifure ; e quando mai com-metteiTc il medeiimo una qualche alterazione da poteri! riparare a tempo , egli farà in dovere di farlo a tutte fue fpefe . A j 7 Ma