2 99 io d’ Inquifizione col rito peculiare della materia, e farà feveramente, ed irremiflìbilmente punito chiunque fofle rilevato reo della benché minima falfa depoiizione. 10 Li Patroni, e Marinari de’ fuddetti Naviglj godranno anch’ e ili la Grazia detta dell’Oglio, con quel ragguaglio, e con le condizioni efprefle negli Articoli 4.0 5.0 6.° 7.0 8.*, e 9.0 al Titolo delle Grazie, Portate, e Mefe de’ Marinari. 11 Se però caricaiTero Oglio nelFIitria, quando non ne abbiano almeno migliara dieci di ragione de’ Mercanti di quefta Piazza, per tali manifeftati alla Sanità, non faranno capaci di confeguire la fuddetta Grazia dell’ Oglio, ancorché ne aveifero di propria ragione. 12 Avranno egualmente l’indulto della Mefa in ragguaglio del riipettivo numero de’ Marinari, ed in conformità della Terminazione 14. Maggio 1728. de’ Magiilrati de’Proveditori all’ Armar , e de’ Revifori Regolatori de’ Dazj, come fu proveduto anche con gli Articoli 16.0 17., e 18.0 del Titolo Grazie, Portate, e Mefe de’Marinari. T 6 ij E11-