258 C0MMEM0RIALI, LIBRO IX. 109. — 1398, ind. VI, Maggio 11. — c. 71. — In seguito a mediazione di Carlo Malatesta signore di Rimini e legato generale della S. Sede in Romagna, costituiti dinanzi a lui Michele Steno e Pietro Emo procuratori del doge e del comune di Venezia (rappresentanti anche i comuni di Firenze e Bologna, il marchese d’Este e i signori di Mantova e Padova e loro aderenti) ed i procuratori nominati nel n. 108, pattuiscono: Fra il duca di Milano e Venezia, e loro collegati ed aderenti, sarà tregua per 10 anni dalla publicazione del presente. Durante tal tempo, cessate le offese, i sudditi d’ognuno dei contraenti saranno sicuri con le loro merci e beni nei domini degli altri. Il duca consegnerà entro un mese al Malatesta tutti i fortilizi tolti al signore di Mantova ; cosi questo i tolti al duca. Si determinano le norme pel depositario ; alla pace definitiva i detti luoghi torneranno ai primitivi signori. Il signore di Mantova potrà fortificare e riparare Borgoforte e tutti gli altri suoi luoghi muniti, e far coltivare ed usufruire de’ suoi beni al di qua e al di là del Po, trattine i depositati come sopra e quelli del Cremonese. Il duca non impedirà il corso del Mincio e ne torrà gli ostacoli postivi. Niuno di questi due principi darà ricetto nei propri stati a ribelli dell’ altro ; e seguono ulteriori provvedimenti in tal materia. Durante la tregua resti sospeso il pagamento dei 10,000 ducati dovuti dal signore di Padova al duca, salvi i diritti d’entrambi. Niuno dei contraenti darà passo pei propri stati a genti o cose che vadano a’ danni d’un altro. Ciascuno dei medesimi potrà far fabbricare a suo talento sui propri beni liberi. Durante la tregua restano sospese le vicendevoli pretensioni dei contraenti, salvi i diritti dei singoli, da valutarsi nel trattato di pace. Venezia e il duca procureranno dai propri alleati ed aderenti la ratificazione del presente entro tre mesi, esclusi dai benefici del trattato quelli che non la facessero. La pena agl’infrattori sarà di 100000 fiorini (v. n. 110, 124 e 151). Fatta nella cappella di S. Maria Nuova a Porta Lodigiana in Pavia. — Testimoni : Carlo Brancacci conte di Campagna e Filippino de’ Milii dottor di leggi consiglieri del duca, Cavallino de’ Cavalli ed Andriolo Arese segretari dello stesso, Almerico Almerici da Pesaro, Raffaello de’ Perleoni e Marco de’ Marchi ambi da Rimini, tutti tre dottori di leggi. — Atti come al n. 108. 110. — 1398, ind. VI, Maggio 12. — c. 65. — Obizzone ed Aldobrandino da Polenta vicari per la S. Sede in Ravenna, aderendo all’invito allegato, ratificano, anche in nome di Pietro loro fratello, il trattato n. 88 (v. n. 132). Fatto in Ravenna. — Testimoni : Nicolò da Toderano, Leone di Matteo dei Fanti, Bernardino di Gerondino da Ducia tutti di Ravenna, ed Angelerio di Pietro da Montagnana. — Atti Giovanni del fu mastro Manfredi da Ravenna notaio imperiale. Allegato: 1398, Maggio 10. — Gli ufficiali di balia del comune-di Bologna ai fratelli da Polenta. Partecipando ai medesimi la nominazione di essi fatta nel num. 103, li invitano a ratificare il trattato n. 88, coni’ è prescritto dall’ articolo 8 dello stesso. Data a Bologna.