332 COMMEMORIALI, LIBRO X. riconosciuti i crediti dei sudditi di ciascun contraente verso quelli dell’ altro. Il despota, il conte Topia e la signora Mara guarentiranno 1’ osservanza del presente da parte degli Strazimir. Fatta in Àntivari, alla marina, presso il fiume Selesnice. — Testimoni i nobili Nicola Zaulo voivoda, CursacMo uomo del conte Topia, Raico Moneta, ed i mercanti veneti di Dulcigno Taddeo de’ Crispi e Marino di Carlo (Caroli). V. Ljubió, op. cit., V, Doc. CIII, in data 1407. 77. — (1408), Giugno 20. — c. 70. — Bolla piccola di Gregorio XII al clero dell’ isola di Candia. Ordina a tutti gl’ investiti di benefìzi ecclesiastici nell’ isola di recarsi, entro un anno dalla data della presente, ad esercitare personalmente i doveri loro incombenti nel luogo del rispettivo benefizio, e risiedervi continuamente, sotto pena d’immediata privazione del benefizio stesso pei gradi inferiori al vescovo ; i vescovi, se non avranno obbedito entro un anno, abbiano confiscate le rendite, dopo scorsi altri 6 mesi, a favore della camera apostolica, e in capo ai due anni siano privati della sede. Si fa eccezione per quelli che frequentano qualche studio generale, e per Iacopo vescovo di Corone amministratore della diocesi chironense, occupato in altri uffizi. Data a Lucca, a. 2 del pont. (XII hai. lui.). Si nota che 1’ originale fu consegnato a Leonardo Delfino arcivescovo di Candia il 3 Febbraio 1409. 78. — s. d. (1408, Giugno 26). — c. 63 t.° — Ducale che fa sapere essere stata conclusa 1’ allegata convenzione, e ne ordina 1’ osservanza a chi spetta. Allegato : 1418, ind. I, Giugno 26. — Nicolò Vitturi, Nicolò Foscari e Marino Landò procuratori del doge e del comune di Venezia, e Gasparo de’ Sabini mastro di corte, Gasparino Ossepii viceconte in Vinodol e Baldaco Sabini viceconte in Grol-viec consiglieri e procuratori di Nicolò del fu Giovanni conte di Veglia, Modrussa, Gezeca, Vinodol e Segna (procura in atti di Nicolò del fu Domenico da Veglia), pattuiscono : Il conte abrogherà, in ciò che riguarda i veneziani, la gabella da esso imposta per le mura di Segna, nè esigerà da essi alcun’ altra tassa nuova oltre le accordate nel presente ; esso restituirà ai medesimi il denaro già esatto pel detto titolo, e pagherà il dovuto a Fantino Malipiero; ciò osservandosi, Venezia rivocherà il divieto fatto ai suoi di avere relazione coi sudditi del conte. Si dichiarano poi (in dialetto) le condizioni regolatrici dei rapporti fra i veneziani ed il conte e suoi sudditi, cioè : che i primi abbiano proprio console da essi eletto, il quale unicamente tenga giurisdizione sopra i medesimi, trattine i casi criminali di sangue che saranno di competenza del conte. Questo non favorirà in modo alcuno nemici di Venezia, eccetto il re d’Ungheria. I veneziani abitanti nei domini del conte non siano obbligati ad alcuna prestazione, salvo al pagamento dei dazi convenuti e a far la guardia nelle terre assediate ove fossero domiciliati. Si stabiliscono le misure dei dazi e diritti da pagarsi dai veneziani nei loro commerci coi paesi del conte, e le formalità da adempiersi nei vari generi di traffico. Sono nominati i luoghi di Bregna, Vratenich e Zagabria. La pena all’ infrattore della presente è di 2000 ducati (v. n. 80).