DOGE : MICHELE STENO. 3(3 tmopoli, Azzone ni^rcliGSG d Esto del fu FrsncGsco, Lodovico LorGdcino procura— tore di S. Marco, Antonio a Dominabus del fu Giovanni, Nascimbene del fu Giovanni da Cotignola e Cristoforo del fu Federico de’ Mussati, tutti tre di Padova. — Atti Gian Enrico del fu Genovese da Este not. imp. in Padova. 15. — 1406, ind. XIV (Aprile?). — c. 7 t.° — Ducale che fa sapere avere la veneta Signoria, ad istanza di fra’ Bartolomeo da Scutari guardiano in S. Nicolò di Antivari, e dei nobili Nicolò de Pasigno e Siego de.......oratori del comune di Antivari, confermati i patti conclusi da Marino Caravello, già capitano generale in Golfo, con quella comunità all’ epoca della dedizione della medesima a Venezia, i quali patti si espongono insieme alle risposte date ad alcune domande dei detti oratori. Datta nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ argento. V. Liubió, Monumenta spectantia historiam Slavurum meridionali am, V, Doc. LXXXN 111. 1406, Maggio 6. — V. 1411, Ottobre 23, n. 145. 16. — 1406, ind. XIII, Maggio 22. — c. 18 t.° — Convenzione conclusa fra Emanuele Paleologo imperatore di Costantinopoli e Paolo Zane ambasciatore veneto. Sarà pace ed amicizia, per 5 anni da questa data, fra l’impero e Venezia. Sono confermati i vecchi trattati colle seguenti modificazioni ed aggiunte : Venezia, non rinunziando ai propri diritti, vieterà ai suoi cittadini e sudditi di acquistare beni stabili nell’ impero ; l’imperatore non esigerà imposte nuove sugli stabili posseduti da veneziani nei suoi domini. Venezia acconsente, per favore e senza pregiudizio dei suoi diritti, a ridurre a 5 le taverne tenute dai veneziani in Costantinopoli ; i medesimi potranno vendere frumento in ogni parte dell’impero, purché non vi sia nato. I veneziani divenuti sudditi greci dopo 1’ ultima tregua, ridiventino veneziani. Circa il commercio del vino e del frumento, si osservino le antiche convenzioni. I danni recatisi scambievolmente dai sudditi delle parti, saranno risarciti giusta i trattati. L’imperatore pagherà in cinqus rate annuali la somma di perperi 17,163, da lui dovuta per compenso di danni vecchi. Resta fermo il debito dell’ imperatore verso Venezia di 30,000 due. d’ oro contratto il 21 Agosto 1343 (v. n. 56 del libro IV), e quello di 5000 due. (v. n. 5 del libro V). Le parti si rimettono scambievolmente tutte le ingiurie e i danni datisi fino ad oggi. L’ affare di Tenedo resti sospeso. I contratti privati che legano greci a veneziani e viceversa, rimangono eifì— caci, ed i contraenti veglieranno all’ osservanza per parte degli obbligati. Le parti giurano 1' osservanza del presente, scritto in greco dal notaio Teofìlato Vasilicò e in latino da Guarino de’ Guarini veronese, not. e cancelliere del Zane (v. n. 161). Fatto nel palazzo imperiale di Costantinopoli. — Testimoni: Demetrio Paleologo Facassi, Andronico Apocauco Melissinò e Nicolò Dromocati famigliari dell imperatore, ed i veneziani : Giovanni Zampani di Candia, Giorgio Grimani, '[ omaso Molino ed Andrea Zane del fu Marco. 17. — 1406, Giugno 11. — c. 14 t.° — Giovanni Lemeingre detto Boucicaut, COMMEMORIALI, TOMO III. 4(1