49 Pubblica Figura autorizzata ad accordarglielo ; in tal cafo, efeguito il Contratto di Noleggio, dovrà trasferirli al luogo più vicino, dove efitteife la Figura medeiima, per ottenere l’occorrente Paifavanti, che al fuo arrivo in Venezia, dovrà eifer torto prefentato al Magiftr&to de’ Cinque Savj, unitamente alla Patente del Capitanio mancato; dietro alla quale dovrà eifere annotata la foftituzione dello Scrivano, Piloto, o Nocchiero, con la data, numero, e firma del rilafciato Paifavanti . 21 Se alcuno acquiftarte un qualche Battimento Suddito, do* vrà condurlo fotto V oflervazione de’N. N. H. H. Baili, Generali, o Reiidenti, o Confoli Veneti, onde confeguire il Paifavanti per trasferirli direttamente a Venezia. Non potrà però ettere rilafciato quefto tal Paifavanti, fe 1’ acquirente non farà legalmente riconofciuto per Suddito Veneto, e non prefenterà un legale Atteftato, o della Pubblica Rapprefentanza, o di un Pubblico Nodaro del luogo, dove fe ne forte fatta la compera, che denoti la prima attinenza del Battimento, la realtà delPacquifto, ed il luogo dello Stato, dove forte flato fabbricato ; e così pure dovrà riconofcerfi l’Equipaggio fe comporto per due terzi di Sudditi, come prefcrivon le Leggi. Ogni volta che fi rila-fciaflero tali Paifavanti, dovrà eflerne efattamente informato il Magiftrato de’ Cinque Savj rapporto al Legno, ed il Magiftrato all’Armar rapporto al di lui Equipaggio. D TI-