348 COMMEMORIALI, LIBRO X. con Francesco Beaciani (v. n. 116) qualsiasi componimento relativo all’esecuzione della sentenza N. 79, ed al pagamento delle somme in quella determinate. Fatto in Genova nel palazzo del comune. — Testimoni : Giovanni Stella e Benedetto di Andoria cancellieri del comune di Genova. — Atti Antonio de Credenza. 1410, Dicembre 1. — V. Appendice. 116. — 1411 (1410), ind. Ili, Dicembre 30. — c. 170 (169) t.° — Il procuratore del comune di Venezia (v. allegato A) e quello del comune di Genova (v. allegato B), onde por fine ad ulteriori questioni relativamente alla sentenza n. 79, pattuiscono : Per 5 anni, dal 1 Gennaio venturo, Genova pagherà a Venezia 5000 ducati d’ oro 1’ anno, quindi per altri 8 anni due. 2500 ognuno, e poscia annuali due. 3000 fino a completa soddisfazione delle somme determinate nella sentenza predetta; restando intatti i diritti competenti a Venezia in virtù d’ essa sentenza in caso di sospensione o cessazione dai pagamenti per parte di Genova, ben inteso per gl’ importi non pagati. Pena a chi trasgredirà la presente 10,000 due. d’ oro a favore della parte osservante (v. n. 220). Fatto in Genova, nel chiostro inferiore della canonica della cattedrale. — Testimoni : Battista di Iacopo e Battista Segalla dottori di legge, Federico de’ Vivaldi e Giovanni di Vallebella notaio e cancelliere del comune di Genova. — Atti Antonio de Credenza. Allegato A: 1410, ind. Ili, Giugno 24. — Il doge coi suoi consigli crea procuratore del comune di Venezia Francesco Beaciani not. due. per esigere dal comune di Genova quanto esso deve a Venezia in virtù della sentenza n. 79, nonché per negoziare intorno all’ effettuazione dei pagamenti, e per fare tutti gli atti che fossero necessari. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni tre notai ducali. — Atti Iacopo del fu Giovanni de’ Languschi not, imp. e scriv. due. Allegato B: Il documento n. 115. 117. — 1411, ind. IV, Febbraio 11 (m. v.). — c. 561.° — Ducale simile al n. 70 per ducati 1000 pagati per conto del marchese al banco Priuli da Antonio di Giovanni Ruchi, quale quinta rata scaduta nel Gennaio scorso, e ciò per essere stato prorogato dal 1408 al mese scorso 1’ adempimento degli obblighi relativi di quel principe (v. n. 119). 1411, Marzo 5. — V. Appendice. 118. — (1411), Marzo 16. — c. 88 t.° — I giudici, il consiglio ed il comune di Muggia ai loro inviati a Venezia. Non potendo ottener di meglio dalla veneta Signoria, si dà loro facoltà di prestarle 1’ obbedienza che il detto comune prestava al conte di Ortenburg ; ciò fino all’ elezione per parte del papa di un nuovo patriarca, verso condizioni che si espongono, e che sono poco diverse dalle riferite nel n. 120. 11 che fu deliberato in quei consigli grande e piccolo, e da1 popolo intiero (v. n. 121). Data a Muggia.