149 12 Ma poiché 1’ oggetto delle indicate Pubbliche Efenzionì fi è quello di fuffragare non folo le perfone dei Marinari, ma anche le rifpettive loro Famiglie ; così fi prefcrive che le azioni delle Grazie , e Portate furriferite non potranno mai trasferirfi dall’uno all’altro, in pena a quelli, che abufaffero , della confifcazione delle dette Grazie , e Portate, che faranno difpoile metà a benefizio dell’ Ofpi-tal dei Marinari Invalidi di quella Città , e 1’ altra metà giuilo alle Leggi de’ Contrabbandi. EiTendofi già preferitto cogli Articoli precedenti, che mediante le atteflazioni di proprietà delle Portate di Grazia, abbia il M.iniftro competente del Magiflrato all’ Armar a rilafciar i relativi Mandati di Scorta ; preciò fi comanda 3 che in vigore dei Mandati fleffi, non fia lecito ad alcun Officiale, o Miniilro di efecuzione diilurbare il libero tra-fporto in queila Città degli Effetti graziati , in pena ai Miniflri medefimi, oltre la pronta reftituzione, di pagare altrettanto valore di quanto farà confiderato l’Effetto, che ave fiero indebitamente afportato. *4 t Nei Manifefli , che fi fogliono fare al Magiflrato alla Sanità , dovranno includerli feparatamente dall’ indicazione K l del