doge: michele steno. 161. — 1412, ind. V, Ottobre ol. — c. 19 t.° — Annotazione che sotto questa data fu riconfermata la convenzione di tregua riferita nel n. 10, per opera di Fantino Viaro bailo ed ambasciatore veneto a Costantinopoli. \ 162. — 1412, ind. V, Novembre 18. — c. 128 t.° — Condizioni della condotta del cav. Ugo de' Guazzalotti al servigio della veneta Signoria con 100 lancie per 4 mesi e 3 di rispetto, concluse per esso da suo fratello Andrea. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. 163. — (1412), ind. V, Novembre 20. — c. 134. — Ladislao re di Ungheria e di Napoli, ai doganieri ed uffiziali di finanza della città di Napoli, ai mastri portolani e procuratori del Principato e di Terra di Lavoro, ed a tutti i suoi ufficiali a cui spetta. Concesse alle galee che nel viaggio di Fiandra toccano Napoli, l’esenzione dal pagamento d’ ogni diritto per le vendite nel regno delle merci e degli oggetti venuti sulle galee stesse e spacciati dai marinai e dai passeggieri. Ciò vale anche per le merci che, rimaste invendute dopo scaricate, si caricassero su quei legni. E tutto questo si osservi e si faccia osservare. Data nel castello di Tripergola. 1412, Novembre 20. — V. 1412, Dicembre 30, n. 171. 164. — 1412, ind. VI, Novembre 25. — c. 132. — Il doge a Sandal gran voivoda di Bosnia. In seguito ad uffici di Grubacio Dobreavicli ambasciatore d’esso voivoda la veneta Signoria acconsente a far pace con Balsa Strazimir del fu Giorgio Strazimir de’ Baisi alle seguenti condizioni : — È confermata pace perpetua con esso Balsa ; Sandal potrà consegnare al medesimo Dulcigno e Budua con loro diritti e pertinenze in nome delia Signoria, la quale pagherà ad esso Balsa ed eredi in perpetuo due. 1000 d’oro all’anno sulle rendite dell’Albania. Tutti i lnoghi venduti da Giorgio Strazimir alla Signoria le resteranno senza contrasto. Il doge lascia m arbitrio di Sandal il disporre dei luoghi di Budua e Dulcigno e della pensione, avendo il suo ambasciatore promesso che Balsa ratificherà ed osserverà tutto ciò. Balsa ed i suoi non molesteranno nè danneggeranno i sudditi di Venezia, nè si impaccierà delle cose di quella; esso tratterà bene i cittadini di Budua e Dulcigno, nè li molesterà per ciò che avessero fatto contro di lui. Se contraverrà in alcun tempo anche ad una di queste condizioni, dovrà restituire Budua e Dulcigno alla Signoria, alla quale il voivoda darà per ciò gli aiuti opportuni ; e gli cesserà la pensione. Appena la ratificazione del presente par parte di Balsa giungerà in mano dei rettori di Dulcigno e di Budua o del capitano di Scutari, quelle due terre gli saranno consegnate a richiesta del voivoda, e decorrerà la pensione (v. n. 166). Data nel palazzo ducale di Venezia. 165. — 1412, ind. VI, Novembre 26. — c. 133. — Ducale in forma di patente, nella quale si fa noto quanto sta nei n. 104 (v. n. 16(3). COMMEMORI ALI, TOMO III. «