1525 zia , od altri , che con requifiti legali provaffero di aver interefle direttamente negli Effetti ricuperati ; allora il Coniole farà tenuto di far con le occorrenti cautele la confe-gna d’ ogni cofa alle fuifldicnte riipefriv*» perfone .. »7 Si dichiara , che le ifpezioni contenute ne5 foprafcritti Articoli 13.%. 14.°, 15.0, e 16*0 e le facoltà efpreffe negli antecedenti io.°, e ii." avranno da’Confoli adeffere efercita-te unicamente in quelle occafioni, e in quei luoghi, dove o per le reciproche Pubbliche convenzioni , o per le Leggi, e Coftituzioni de’ rifpettivi Sovrani, ciò falle permeffo. Nei Paeil poi , nei quali le fteffe ifpezioni fono riferva^ te agli Offizj, e Magiftrati de’ rifpettivi Governi, farà cura dei Confoli di preftare tutta la poifibile attenzione, ed aifiitenza, perchè ne’ fopraindicati cad venga loro fommi-niftrata giuftizia ; impiegando perciò ogni buon ofììzio pre£ io le Superiorità di quei Governi, e con debito precifò dì tutto riferire al Mag-ift'rato dei Cinque Savj alla Mercanzia,, per quelle commiifionieh’ egli credeffe d’avanzare a- Con»-foli ftcfiìv t& Non farà predata Ìa minima credenza agli Atti, e Co^ pie, che fi rilafciaffero dagli Offizj Confolari , fe' non fa1-ranno legalizzate anche con la iìrnia del Confale, er coi Sigillo del Confolato. t' 4 xg Se