DOGE : MICHELE STENO. 357 de Pomo, Colano de Vitcor, Pietro di Damiano della Calcina, Giorgio de Ruosa, Benedetto figlio di Colano de’ Galelli, Andrea de’ Cesami, Cressolo de Cressava e Nicola suo figlio, Marino de Cressava, Cressolo de’ Galelli, Giannino di Simone de Gallo, Cressolo de’ Zedolini cav., Giorgio e Francesco figli maggiori di Giorgio dei Zedolini detto Travasa. Popolani : Giovanni di Giorgio venditore di panni fdrape-rius), Cressolo detto Paciessa, Iacopo di Giovanni detto Vodonich, Giorgio di Ventura, Pripico barbiere o mercante, Giovanni Cucich già famiglio di Iacopo de’ Re-duchi, Giovanni di Michele o Michouilis, Bilsa falegname, Allegretto Coloturto falegname, Doimo pellicciaio, Marco falegname, Tomaso sarte, Francesco Stravillo 0 Scravillo falegname. (*) Il provvedimento fu decretato iu Senato il 7 Settembre 1411 (V. Senato, Delib. secr., IV, c. 192 t.°). 148. — s. d. (1412, Febbraio (*)). — c. 116. — Condotta di Carlo Malatesta signore di Rimini a capitano generale delle milizie a piedi ed a cavallo al servizio della veneta Signoria, per quattro mesi, e tre di rispetto. Arruolerà in propria specialità 500 lancie e 300 fanti, a ducati d’ oro 13 il mese ogni lancia, lire 17 il balestriere, lire 13 il pavesaio e lire 15 1’ armato di lancia, una paga morta e due ragazzi per bandiera, colle detrazioni consuete per onoranze, scrivanie e marescalco. La Signoria aumenterà le dette paghe, se venissero aumentate quelle delle altre milizie. Il Malatesta avrà per suo stipendio personale 1000 ducati d’ oro il mese. Seguono condizioni relative alle prestanze, agli arruolamenti in Rimini, Verona, Padova ecc., alle norme pei pagamenti degli stipendi, alle mostre, ai salvocondotti pei debitori di sudditi veneti che si arruolassero, al surrogare i cavalli perduti. Il capitano generale avrà mero e misto impero ed esclusiva giurisdizione penale su tutte le milizie della Signoria pei delitti commessi fra soldati, e diritto di vita e di morte senza procedimento. Potrà eleggere marescalchi generali e sottomarescalchi, libero alla Signoria di crearne altrettanti ; esigere decime come di consueto, ma solamente fuori delle città e delle terre abitate ; allontanare dai servigi della Signoria i condottieri, caporali e soldati che stimasse inetti o inobbedienti, e quella ne sostituirà loro altri. Non potendo compiere il numero degli arruolamenti entro un mese, gliene è concesso un secondo. Seguono patti relativi all’ inscrizione dei famigli del Malatesta fra gli stipendiati, al suo servizio personale, al pagamento del salario ai militi, al diritto di aver legna e strame nelle terre venete. I prigionieri, gli animali e 1 beni mobili presi nelle fazioni di guerra siano delle milizie ; i luoghi, terre o castella, della Signoria, come pure i principi o capitani generali degli inimici, e cosi pure i ribelli e traditori di Venezia, però verso pagamento di metà delle rispettive taglie a chi li prendesse. Il Malatesta potrà, solo, rilasciare salvocondotti a chi gli parrà. La Signoria provvederà che alle milizie non manchi il vitto a prezzo conveniente. Facendo essa tregua o pace col re d’Ungheria, farà il possibile perchè vi siano compresi esso capitano e i suoi fratelli con tutti i loro domini. La stessa potrà tenere presso di lui due suoi nobili quali commissari : egli però non sarà obbligato a comunicar loro i suoi concepimenti bellici che credesse dover tenere secreti. Egli potrà assoldare, oltre le milizie suddette, quattro ufficiali con tre lancie e 50 fanti