1.1 ghi, che crederà di giuilizia. Li Battimenti Veneti, che trafportaiTero di iìmili delinquenti, faranno «farciti delle fpefe del loro mantenimento, fui ragguaglio della Panatica de’ Marineri ; e gli Efteri avranno in oltre anche il No- lo corrifpondente alla qualità della Perfona. Tutte queite fpefe però dovranno eifer ritratte dalle paghe, che avan-zaiTe il Marinerò arredato, e da’ di lui effetti, fe vene fof-fero ; altrimenti faranno pagate la metà dal Parcenevole, e P altra metà dal Magiftrato all’ Armar, cui faranno dal Eccellentiifimo Senato bonificate. 21 Tutti li Capitanj, e Patroni di Veneti Legni, quando foifero diretti per Venezia, avranno debito alla richieda de N. N. H. H. Pubblici Rapprefentanti nello Stato, e de’ Confoli, Vice-Confoli, Agenti, e Deputati Veneti in Ette-ro, di dar pronto imbarco a’ delinquenti, i quali dovranno efler tenuti in ferri, e ben cuiloditi, onde non poiTa mai feguire la loro fuga* per efler poi confegnati a quei Magiflrati, od Uffizj, ai quali follerò flati diretti, e dai ■quali faranno rilafciati all’atto della confegna li convenienti rifcontxi. 22 Severamente fi vieta a cadaun Capitano, e Patrone di Veneti Legni di comperar Paghe, Avanzi, Mobili, o Effetti di Marineri, ed Ufììziali, in pena della nullità di qualunque Contratto, Accordo, o Convenzione, così vocale, B i come