10 COMMEMORIGLI, LIBRO VII. 34. — 13G2, ind. I, Novembre 10. — c. 13 (9) t.° — Ducale che, ad istanza di Giovanni del fu Antonio de’ Maffei da Verona, dichiara autentico il seguente Allegato : s. d. — Privilegio di cittadinanza rilasciato dal doge Bartolomeo Grademgo per dimora di 25 anni al Maffei sopradetto (v. n. 545 del libro III). 35. — (1362), Novembre 26. — c. li (10) t.° — Galeazzo Visconti vicario imperiale a Milano al doge. Isabella vedova di Luchino, zio dello scrivente, si reca a Venezia a reclamare per il di lei figlio Luchino novello certa somma depositatavi dal morto, somma che invece spetta ad esso Galeazzo e a suo fratello Bernabò, anche come eredi dell’ altro fratello Matteo e dello zio comune arcivescovo Giovanni. Chiede che la Signoria non faccia ragione alla vedova, in quanto lo stesso di lei marito non riconobbe per proprio figlio Luchino novello, ed essa stessa confermò impudentemente tal cosa (v. n. 42). Dato nei castello Zoioso di Monza. 36. — 1362, ind. I, Dicembre 14. — c. 15 (11). — Ducale che ordina l’osservanza del seguente Allegato: 1360, ind. XIV, Luglio 12. — Parte dei consigli minore, dei XL e maggiore. Per le sue singolari benemerenze si concede per grazia al cancellier grande il diritto di succedere nel godimento della tabe ma di S. Nicolò-del Lido a Giovanni Longo il maggiore, che l’aveva a vita. 37. — 1362, ind. I, Dicembre 24. — c. 15 (11). — Privilegio di cittadinanza interna concesso per grazia a Bartolomeo d’Illasi da Verona abitante in Cipro, avendo il di lui procuratore Nicolò de’ Maffe: prestato il giuramento ; con divieto di far commercio con tedeschi. 38. — 1362, ind. I, Dicembre 31. — c. 15 (11). — Privilegio di cittadinanza interna per dimora di 15 anni, rilasciato a Viviano tintore da Padova, col divieto accennato al n. 37. 39. — s. d. (1362?). — c. 1 t.° — Formole prescritte ai notai per la trascrizione e l’autenticazione dei documenti, e per l’insinuazione di tali copie presso i magistrati od altre autorità. 40. — (1363), Gennaio 10. — c. 16 (12) t.° — Carlo IV imperatore dei Romani e re di Boemia risponde al doge : ordinò alla città di Basilea ed a Burcardo Monaco (di Landeskron. v. libro VI, n. 293) di non molestare i veneziani e le loro cose, e di dichiarare all’inviato veneto se vogliono esercitare contro di quelli le rappresaglie, nel qual caso i veneziani stessi potranno, lasciando la via di detta città, trafficare sicuramente nell'impero (v. n. 141). Data a Lùtzelburg, a. 17 dei regni, 8 dell’impero. Firmata Rodolfo di Fridel-ger preposito di Wetzlar.