5° TITOLO QUARTO. &>s>spsss?3s:srss:ss:sffss:ss:s5s5ss:ss:s5spl5 M A R I N A R I. I Utti li Marinari Sudditi, ed Eileri, che vorranno impiegarli nella noftra Navigazione fo-pra Battimenti Patentati, dovranno immancabilmente afcriverii alla Scuola di S. Niccolò de’Marinari di quella Città, nella quale dovrà egualmente eflere aferitto ogni Capitanio 9 e Patrone, ed ogni altro degli Uffiziali, e delle Maeilranze, che compongono gli Equipaggi . Chiunque non folle aferitto non potrà, nè farà mai ammelTo a navigare fopra alcuno de’ noilri Bailimenti Mercantili Patentati. 2 Quelli che folfero lontani da quella Città, e non iitro-vaflero regiftrati, dovranno, giunti che iiano in quella Dominante, afcriverlì alla Scuola medelìma, fenza di che non potranno più navigare fotto le Pubbliche Infegne. 3 Anche gli Efleri , che volelfero navigare in qualità di Marinari fopra Sudditi Legni Patentati 9 aferitti che fiano alla