121 carico, o vuoto, e cosi pure il numero, e la data della rifpettiva Regia Patente, che dovrà eilergli immancabilmente prefentata da ciafcun Capitanio, come all’Articolo 49.0 del loro Titolo. In eiTo Libro faranno egualmente annotate tutte le fom-me, che fottero fiate efatte da ciafcun Battimento, delle quali fomme dovranno rilafciar ricevuta a’ rifpettivi Capitani , onde occorrendo al Magittrato de’ Cinque Savi riveder, e confrontar le Partite, che per avventura fi rendettero contenziofe, pofla ciò farfi a follievo de’ Sudditi, e a indemnità de’ Confoli fletti. 9 Non potrà alcun Confole fotto qualiivoglia titolo, motivo , o prefetto efiger da’ Capitani o da altri il minimo diritto, od altra contribuzione oltre a quanto fotte ttabili-to, o permetto dalla Pubblica Autorità ; e tanto più dovrà guardarli dal prender Denari a cenfo, e rilafciar Biglietti a debito dei Nazionali, o della Nazione, fotto quelle pene , che pareranno alla prudenza del Magittrato de’ Cinque Savi alla Mercanzia, riconofciuta la qualità dell’ arbitrio, e della mancanza. 10 Nafcendo differenze tra li Sudditi Veneti -, dovranno li Confoli componerle fe fia poflibile, acciocché non arenino , o difturbino il corfo al Traffico, ed al Commercio, facendo iti modo che reftino troncate, e di fi nite le queftioni rac- delìme 3