DOGE : ANTONIO VENIERO. 207 Fatto nel castello di Pinerolo. — Testimoni : Àimone di Savoia signore di Villafranca e Cavallermaggiore. Pietro Sementina (?) preposito delle chiese di S. Donato e di S. Maurizio di Pinerolo, Giovanni da Breda cancelliere, Iacopo Provana di Carignano cav., Birono di Piossasco e Michele di Tarchetto da Pinerolo. — Atti Tomaso Trolieti di Pinerolo not. imp., di Umberto Fabri di Chancy diocesi di Ginevra not. imp. e segretario del principe, di Giovanni di Lompres dioc. di Ginevra not. imp. e del conte di Savoia, e di Nicolò Ruffi. di Chambery not. id. id. 345. — 1390, ind. XIII, Maggio 27. — c. 179 (181). — Filippo Pisani, Michele Contarini e Gabriele Emo cav., dichiarano, come privati cittadini, che se Venezia non riavrà in via pacifica la città ed il castello di Argo tenuti ingiustamente dal despoto di Morea, e se la medesima non si accingerà entro 18 mesi a ricuperarli colla forza, si adopreranno a tutto potere perchè a Nerio degli Acciainoli sia restituita sua figlia Francesca (v. n. 343 e 348). Data nel castello di Vostizza. 346. — 6898 (1390), ind. XIII, Maggio. — c. 147 (150) t.° — Baiazet sultano dei turchi, al doge. A richiesta dell’ ambasciatore Francesco Querini, confermò i privilegi già accordati ai veneziani dai signori di Palacia ed Altoluogo, permettendo a tutti i negozianti di Venezia, Candia, Negroponte e Corone, ed a quelli di-centisi tali, sicurezza e facoltà di trafficare nei suoi stati. — Il documento è una versione in dialetto (v. n. 341). 347. — 1390, ind. XIII, Giugno 3. — c. 188 (190). — Giovanni Paleologo imperatore di Costantinopoli, fa sapere d’aver conchiuso con Francesco Foscolo ambasciatore veneto il seguente trattato. Sarà tregua per cinque anni fra Venezia e l’impero, restando confermate le tregue antecedenti con tutte le loro condizioni. D’ora innanzi la Signoria veneta, per favore, proibirà ai suoi sudditi d’acquistare, nel predetto quinquennio, beni stabili nell’ impero, e l’imperatore non imporrà nuove tasse sugl’ immobili già posseduti da veneziani. Le taverne tenute dai veneziani in Costantinopoli, si riduranno a 15. Sarà permesso ai medesimi di vendere frumento purché non nato nell’ impero, e se ne stabiliscono i modi. I veneziani che conseguirono la nazionalità greca, ritorneranno alla cittadinanza veneta. Le parti si compenseranno tutti i danni datisi scambievolmente dopo le ultime tregue, e richiameranno tutti all’ osservanza dei trattati, anche in ciò che riguarda il commercio dei grani e dei vini. L’imperatore pagherà nel prò ssimo quinquennio il saldo di risarcimento dei vecchi danni con perperi 17163, in eguali rate annue, salvi i compensi non ancor stabiliti e salvi i crediti di Venezia di due. 30,000 (istrumento 21 Agosto 1343) e di due. 5000 (v. num. 5 del libro V). Le parti si rimettono scambievolmente tutti i danni dati dall’una all’altra, dalle ultime tregue ad oggi, e segnatamente è assolta Venezia per quelli dati nell' occnpazione di Tenedo, salvo 1’ adempimento di qualsiasi specie di contratto fra i sudditi d’ambe le parti. Fatto in Costantinopoli. — Testimoni : Giorgio Amarandi, Teodoro Cumicis-si, Andrea Commini Calotechi famigliari imperiali, Francesco Querini, Zaccaria