200 tal Vendita nelle forme fopraindicate, il ricavato dovrà re-ilare in via di Depofito , fecondo gli ordini del Collegiet-to, in luogo degli Effetti levati, attendendo il dettino delle altre cofe ricuperate.. 9 Li predetti due Soprattanti faranno obbligati di dare ogni giorno ( quando la dittanza del Luogo lo permetteffe ) un’ efatta relazione al Collegietto di quanto aveffero operato ; e così pure ciafcheduno di effi prefenterà, feparatamente 1* uno dall’ altro , in quella Cancelleria una nota delle cofe ricuperate ; non permettendo, anzi impedindo , che alcuno dell’ Equipaggio del Battimento naufragato poffa partecipare di utilità alcuna diminuente il ricupero fletto ; falvo quanto fi è provveduto coll’Articolo n.° del Titolo Paghe, e Panatiche. 10 In quanto poi all’ opera, ed impiego dei due Soprattan-ti, quefli non potranno avere altro emolumento che il fo- lo Salario, che col dovuto riguardo alla quantità, e qualità delle cofe naufragate verrà loro affegnato dal Collegietto dei XII., e' che gli farà contribuito di giorno in giorno in Denari contanti. 11 Lo