184 COMMEMORALI, LIBRO Vili. alla Signoria veneta da Dongiovanni de’ Brisarì, reduce da una missione a Genova. Contiene proposte fatte da quel doge per un’ alleanza con Venezia : Le parti si guarentiscano vicendevolmente i rispettivi domini e le proprietà private, in parti-colar modo in Oriente. Avendo una delle medesime guerra cogl’ infedeli, o con potentati al di là della Sicilia, l’altra romperà ogni relazione coi nemici dell’ alleata. Niuno dei contraenti potrà possedere territori in Ungheria e nei paesi a questa soggetti. I genovesi non potranno aver domini nell’ Adriatico e non molesteranno i veneziani al di qua di Scio ; così i veneziani non potranno aver domini dallo Sparavento a Colviolo, nè molesteranno i genovesi in Crimea. Nell’ alleanza si farà luogo all’imperatore di Costantinopoli e alla religione di Rodi. I genovesi avranno riservati i loro trattati col detto imperatore, coll’ Ungheria, colla Sicilia e con Cipro. Per ultimo, Genova è disposta a sostenere nel regno di Napoli la regina Margherita e il figlio di re Carlo, e consiglia Venezia a non immischiarsi delle cose di quel regno (v. n. 265). (*) Il Brisarl ebbe più d’una missione a Genova fra il 1384 e il 1390, come si rileva dai registri Misti del Senato di quegli anni ; del presente progetto non vi si trova cenno. 245. — 1387, ind. X, Gennaio 5. — c. 116 (119) t.° — Il procuratore nominato nel n. 241, dichiara di avere ricevuto dagli ufficiali alle rason vecchie mentovati nel n. 227, due. d’oro 328, gr. 2, picc. 1, rata di Gennaio della corrisponsione accennata nel n. 9. Fatto ed atti come al num. 241. — Testimoni: Francesco vescovo di Segovia, Pietro eletto vescovo di Salamanca, fra’ Nicolò d’Asisi e fra’ Giovanni de’ Frigidi eremitano. 246. — 1386, ind. X, Gennaio 8 (m. v.). — c. 119 (122). — Ducale che attesta avere, in seguito a ciò eh’è detto nei n. 220 e 221, i procuratori nominati nel n. 220, prestato omaggio e giuramento di fedeltà alla veneta Signoria, che accettò il dominio dell’isola di Corfù alle seguenti condizioni: Venezia terrà l’isola ed i suoi abitanti in perpetuo sotto la sua protezione e dominio. È concessa l’amnistia ai carcerati e la remissione dei debiti come si domanda nel n. 221, purché non si deroghi da ciò che fece Giovanni Miani nel prendere possesso di Corfù e Butrintò. È assicurata a ciascuno la proprietà e il godimento dei beni e diritti che aveva al momento della presa di possesso suddetta. Si conserveranno le antiche consuetudini. I rettori veneti governeranno ed amministreranno giustizia col consenso dei soliti giudici annuali, riservata agli amministrati la facoltà di appellarsi, ed alla veneta Signoria le modificazioni che credesse del caso. Niun abitante dell’isola potrà essere citato da magistrati di fuori, tranne il caso di appellazioni a Venezia. Si accorda un notaio per le citazioni in greco, con due banditori, e se ne determina l’onorario. È data ai baroni e feudatari ecc. la facoltà di far custodire nelle publiche carceri i loro villani che ricusano di pagare le dovute corrisponsioni. I baroni e feudatari prestino i debiti servigi con cavalli approvati dai rettori. Questi, e tutti gli ufficiali e loro famiglie, compreranno a contanti quanto loro abbisogna, niuno potrà da essi esser costretto a vender loro ciò che bramano. In Ottobre i rettori faran bollare