5» te, armando il Caichio, o Barca fenza efpretta licenza del Capitanio, in pena di perdere uno, o più Mefi di paga, ed altre anche maggiori, e afflittive, fecondo la qualità dell’arbitrio. Ogni volta che li Marinari ardiffero di ufei-re dal Battimento, fenza una tale licenza, dovrà il Capitani© ricorrere alle Cariche, o Confoli Veneti, ed anche alle Cariche Eftere, lorchè non vi foflero Pubbliche Figure Venete, onde li trafgreflòri ttano affoggettati ai comminati caftighi ; ai quali cattighi andranno egualmente fog-getti ogni volta che non fi prefiattero con la dovuta prontezza ad alleftire o la Barca, o il Caichio per difeende-re a terra, e per fervire il Capitanio in tutte le occorrenze, ed incontri , ne’quali egli glielf ordinafle- 2.0 Ad oggetto che fia predata la dovuta pontual offervaii!--za alle fopraferitte Pubbliche preferizioni, fi ftabilifce. che’ tutte, le diferzioni, tutti gli arbitrj, e tutte le mancanze-di difciplina, ed obbedienza, pervenute che fìano a noti1-, zia del Magiftrato all’ Armar r o per mezzo di partecipazione de’Capitanj, o de’ Confoli, i quali avranno perciò a fcriver direttamente al Magiflrato medefimo, o per mezzo d’ altri, faranno, efattamente regittrate in una Tabella ef~ pofta; entro, il Magiftrato tteflo con il Nome, Cognome, e Patria del. delinquente,. fotto l’indicazione del Battimento, fu cui fervide, e del Capitanio, da cui fotte flato accordato, affinchè chiaramente apparindo e il trafgreffore, e le trafgreffioni, fubir debba alle pene di fòpra comminate, e poffano li N. N. H. H, Proveditori nel cambiamento periodico