DOGE : MICHELE STENO. 351 quale contribuirà ai lavori e alla difesa dei luoghi in caso di bisogno ; essa compenserà i terreni occupati con simili lavori. Saranno accolti con ogni favore i soldati da quella spediti al presidio del castello di Caneva, e sarà loro fornito il bisognevole per vitto ecc. verso pagamento. Venezia guarentisce a Caneva le antiche libertà, consuetudini, diritti ecc., e difesa contro chi volesse offendere quel comune. Essa avrà diritto di custodire i fortilizi che farà erigere nel mentovato territorio, od anche di rovinarli ; non avverandosi tali due casi, dovrà consegnarli a guerra finita al comune stesso. Pena agl’ infrattori del presente 5000 due. d’ oro. 127. — 1411, ind. IV, Maggio 14. — c. 100 t.° — Nicolò Vitturi ed Andrea Zane procuratori del doge e del comune di Venezia da una parte, e dall’ altra : Gu-glielmino del fu Nicolò conte di Prata per sè e per suo fratello Nicolò (procura in atti di Paolo del fu Odorico de Valle), Guglielmino predetto e Guido del fu Biachino conte di Porcia, procuratori di Federico del fu Giannino di Ragogna (procura in atti di Desiderato del fu Desiderato da Francenigo), Guido predetto per sè e per Artico del fu Guecello, Pagano del fu Biachino e Guecello del fu Giovanni Furiano, tutti conti di Porcia (procura in atti di Iacopo del fu Benvenuto da Brugnera), Si-mone del fu Iacopo per sè e per Vicardo del fu Iacopo, Odorico e Bartolameo del fu Giovanni, Francesco del fu Pellegrino, Mainardo del fu Provogne e Francesco del fu Ettore, tutti conti di Polcenigo (procura in atti di Mattia di Nicolussio da Pol-cenigo), il cav. Venceslao del fu Bertoldo per sè e pel cav. Odorico, e Pietro Paolo del fu Pregona anche per Bertoldo loro fratello, tutti di Spilimbergo (procura in atti di Menino del fu Bartolameo dei Zovenzoni), Tomaso del fu Enrico ed Ulvino del fu Antonio, ambi di Spilimbergo ; Iacopo del fu Rizzardo di Valvasone per sè e per Odorico, Antonio e Nicolò del fu Ulvino, e per Bartolameo del fu Simone, tutti di Valvasone (procura in atti di Melchiorre del fu Baldassare da Valvasone), pattuiscono : I predetti conti, castellani e nobili saranno amici, aderenti e collegati del comune di Venezia, e nemici dei suoi nemici; non daranno alcuna sorta di aiuto, favore o transito a chi vorrà offenderlo, ma vi si opporranno con tutte le forze. Non saranno obbligati a combattere contro la chiesa di Aquileia nè contro i loro collegati del Friuli. Venezia potrà ristaurare e fortificare a suo talento i passi della Livenza nei territori dei predetti nobili ; alla difesa e fortificazione dei quali passi dovranno mandare lor dipendenti, nella misura possibile, a spese di Venezia che risarcirà i danni recati coi lavori ai proprietari. I detti signori accoglieranno nei rispettivi domini milizie venete, però senza disturbo degli abitanti, i quali daranno alle stesse ogni specie di aiuto e favore, e vettovaglie ed altro verso pagamento. Venezia compenserà i danni di qualche importanza che quelle milizie fossero per dare. Essa guarentirà ai nobili contraenti le loro libertà, diritti e consuetudini, e li difenderà a proprie spese contro chi li offendesse non provocato. Se avessero a soffrire perdite o danni in causa del presente trattato, la Signoria veneta non farà pace o tregua fino a che saranno redintegrati nei loro beni. I fortilizi innalzati da quella sui possedimenti dei detti nobili saranno custoditi a sue spese e da sue milizie in tempo di guerra, dai possessori del territorio, e in di lei nome, in tempo di pace, quando essa non preferisca distruggerli. Tutti gli altri comuni e nobili del