DOGE : ANDREA CONTARINI. 113 zia e Galeazzo Visconti conte di Virtù. Quest’ ultimo espellerà entro sei giorni dai propri domini tutti i genovesi e proibirà ai suoi sudditi ogni commercio coi medesimi, ai quali moverà guerra possibilmente entrando nel territorio di Genova con 400 armigeri da 3 cavalli per lancia. Seguono alcuni patti relativi ai vari eventi guerreschi. Venezia potrà far pace o tregua con Gen ova anche separatamente, purché vi sia compreso il conte (s’ ei lo vorrà) con tutti i suoi attuali possedimenti e fautori, col patto che si obbligherà quel comune a pagare 250,000 ducati d’oro a saldo di 300,000 promessi già da Genova stessa al fu Galeazzo Visconti nel trattato del 3 Luglio 1367 (in atti di Antonio del fu Corrado de Credenza, scritto da Antonio de’ Piani da Chiavari e sottoscritto da Vaselino del fu Iacopo de’ Bossi not. di Milano), e seguono altre dichiarazioni relative al predetto pagamento e alla restituzione al conte dei luoghi eh’ ei perdesse in guerra. Venezia potrà far pace con Genova, senza pregiudizio del conte e suoi fautori se questo non volesse entrarvi, e si dichiara in che consista tal pregiudizio. Per fautori ed aderenti al conte, s’intendono quelli che seguono le sue parti in Lombardia, Piemonte, Genovesato e diocesi lu-nense. Fatta da Venezia la pace con Genova, quella sia tenuta per 6 anni di spedire in aiuto al conte 400 lancie nel caso che alcuno fosse per mover guerra a lui o ai suoi aderenti, e mantenerle a proprie spese, oppure pagargli 21 fiorini al mese per lancia ; e seguono altre dichiarazioni relative, specialmente al caso d’ una guerra col marchese di Monferrato. Durante la guerra con Genova, e per tre anni dopo la pace, Venezia somministrerà al conte 2000 moggia di sale di mare, e si stabiliscono le condizioni relative; Venezia pagherà il terzo delle vettovaglie spedite dal conte e da Bernabò Visconti alle loro genti militanti nel Genovesato, non però più di 1000 due. al mese, e così pure il terzo di tutte le spese di guerra. (*) N’esiste copia sotto questa data nel registro ducale A, foglio 110 nell’Archivio di Stato in Milano. Di tal comunicazione il compilatore è grato allo Illustre Sovrintendente agli Archivi Lombardi, comm. Cesare Cantù. V. Du Mont, Corps univenel diplomatique du droit des gens, T. II, P. I, doc. C1X. 73. — 1380, ind. Ili, Giugno 20. — c. 30 (33) t.° — Conve nzione stipulata colle milizie al soldo di Venezia. Il doge promette ad e sse una paga doppia e lo stipendio d’un mese tosto presa Chioggia ; su tali s omrne si sborseranno subito 8 due. per lancia e 2 per fante. Si farà la mostra secondo 1' uso. Saranno donati alle milizie tutti i soldati forestieri che sono in Chioggia, colle loro armi ed arnesi, ai quali soldati si farà prima giurare di non portar 1’ armi per un armo contro Venezia ed i suoi amici. Si eccettuano i traditori, i ribelli ed i sudditi dei nemici di Venezia, i quali saranno dati alla Signoria. Si concede alle milizie il saccheggio di Chioggia, restando però le persone (trattine i soldati suddetti) a disposizione della Signoria, e cosi pure la città, le navi e barche e i loro corredi, le armi, le munizioni ed il sale. Le milizie non daranno nè lascieran dare aiuto o favore agli assediati, nè permetteranno ad alcuno di comunicare con essi senza speciale licenza. Se Venezia prenderà la Torre delle Bebbe o altri fortilizi e luoghi prima o dopo di Chioggia, le milizie non potranno vantare alcun diritto particolare. Il contratto di ferma durerà in vigore, per ambe le parti, fino a che Chioggia, dopo ripresa, non sia stata munita.