DOGE : ANDREA CONTARINI. 121 colò Foscarini ; gli ex capi di XL Landò Lombardo, Nicolò del fu Maffeo Donato ed Andrea Basilio ; i provveditori alle biade Francesco Caravello, Andrea Badoaro e Pietro Giustiniani ; Marino Memmo e Marco Cappello già stati nello stesso uffìzio, approvano quanto segue : Avendo Giannino di Zangolino da Rimini proposto alla Signoria un suo metodo per la buona conservazione del grano, consistente nell’ intonacare di gesso i magazzini e nel riporvelo bene asciutto facendo uso d’ un asciugatoio artificiale, quella ordinò la costruzione d’un granaio secondo le norme dettate dal proponente, e promise a costui ricompensa se il suo progetto desse buon risultato. 1375. — V. 1372, Luglio 2, n. 669. 787. — 1375. — c. 205 (200). — Traduzione (in dialetto) di concessioni fatte dal soldano (d’Egitto) Sirif (Schaban Aschraf) a Giovanni del fu Gabriele Bar-barigo inviato veneto. I veneziani possano tenere proprio console in Damasco, il quale abbia giurisdizione nelle liti fra’ suoi concittadini. Gli ufficiali del caravanserraglio (lo sera) di detta città, non esigano dazi maggiori dei consueti. I contratti commerciali fra saracini e cristiani, siano registrati da appositi scribi. Niuno tocchi le merci venete deposte nel caravanserraglio ; chi ne compera, paghi immediatamente. I mochari, che trasportano esse merci da Bairut a Damasco, risarciscano gli ammanchi dolosi delle medesime avvenuti durante il viaggio. I testamenti dei veneziani morti, abbiano effetto. Gli averi dei morti intestati siano consegnati al console ; quelli dei trapassati fuori di Damasco vengano inviati al console stesso dagli ufficiali del soldano. I veneziani possano comprare ed esportare zucchero ed altro senza esservi obbligati. Le navi venete naufragate e ricuperate in acque del soldano, coi naviganti veneziani e loro proprietà, siano consegnate al console. Il naibo del soldano in Damasco, provvederà all’ ampliamento di quel fondaco dèi veneziani divenuto angusto. Le questioni fra veneziani e saracini in affari commerciali, saranno definite da Mtlech lo armiraio o dall'aciebo e non dal cadì. I veneziani potranno bere vino, ma non venderne a saracini. Il console potrà esigere per sé un diritto sulle merci venete di 200 bisanti d’oro all' anno. I veneziani potranno avere propri sensali. Il console avrà facoltà di far celebrare in sua casa i riti cristiani. Niun veneziano dovrà soffrire per le piraterie degli Assapi. I legni veneti saranno bene accolti nei porti del soldano, e vi si darà loro agio alle riparazioni. Non ottenendo il console ragione di sue giuste dimande da Mileoh lo armiraio, potrà rivolgersi direttamente al soldano. Questi privilegi saranno goduti dai veneziani in tutti i domini di quel principe. Costui aggiunse, non assentendo però il Barbarigo, che il console in Damasco abbia ad avvisare il naibo d’ogni impresa guerresca contro ad esso sovrano eh’ ei scoprisse tramarsi, ciò sotto pena ad arbitrio del soldano medesimo. V. Mas Latrie, Traités ecc. concernant les relations des Chrétiens avec Ics Arabes ecc., Supplementi pag. 93. 788. — 1376, ind. XIV, Gennaio 1. — c. 214 ¡209). — Procura rilasciata da Marquardo patriarca di Aquileia a fra’ Viviano priore dei Crociferi di Venezia, a COMMEMORI ALI, TOMO III. 16