DEL LIBRO OTTAVO DEI COMMEMORI ALI ( MCCXXXI - MCDX ) REGESTI. 1231, Dicembre 6. — V. n. 1. I. — (1233), Febbraio 3. — c. 106 (109) t.° — Bolla piccola di Gregorio X papa al patriarca di Grado. In seguito a relazione di Goffredo (Castiglioni) cardinale di S. Marco, approva e ratifica, correggendolo in qualche punto, l’allegato. Data in Anagni, a. 6 del pontificato (111 non. Febr.J. Allegato : 1231, ind. IV, Dicembre 6. — Giordano priore di S. Benedetto di Padova, Alberto priore in S. Giovanni di Monselice e mastro Bernardo Guasco dottore di decretah, giudici delegati dal papa in questione vertente fra Angelo (Barozzi) patriarca di Grado e Marco (Michele) vescovo di Castello, e da questi eletti a arbitri, decretano : Il patriarca possa consecrar vescovi, benedire abati ed ordinare i suoi chierici nella cappella del patriarcato o nella chiesa di S. Silvestro (di Venezia), cresimare, celebrare solennemente in detta cappella, intervenire a funerali se invitato ; possa decretare indulgenze nella diocesi di Castello a favore di ospizi e luoghi pii; non consecrarvi chiese nè benedirvi l’olio santo; non approvi le appellazioni al vescovo se non a causa conosciuta. Il vescovo visiti ogn’ anno la chiesa di Grado nella festa dei SS. Ermagora e Fortunato (si prescrivono le regole per la visita) e sia esente dal censo di 100 soldi, dalle due procurationes che il patriarca pretendeva nell’ andata e nel ritorno da Grado, e dal cattedratico di 5 soldi ; in compenso, compri una terra del valore di 200 lire ove vorrà il patriarca, la quale resti proprietà inalienabile del patriarcato. Il patriarca abbia giurisdizione sul clero delle chiese di S. Silvestro, S. Giacomo di Luprio, S. Matteo, S. Canciano e S. Martino (in Venezia); i parrocchiani delle stesse siano sotto la giurisdizione del vescovo, il quale non possa fabbricare in quei circondari. Si determinano specificatamente i diritti del vescovo sulle dette chiese e sulle altre della sua diocesi, e quelli del patriarca.