DOGE : ANDREA CONTAR INI. 107 692. — 1373, ind. XI, Marzo 3. — c. 159 (151). — Procura rilasciata da Mar-quardo patriarca d’Aquileia a Francesco del fu Rainieri da Udine, per la riscossione accennata nel n. 693. Fatto in Udine. — Testimoni : i cavalieri Federico di Randegg maresciallo patriarcale e Simeone di Valvasone, Azzolino de’ Gubertini dottor di leggi, Odorico del fu Andrea scrivano e Giovanni Suono camerlengo patriarcali. — Atti come al n. 052. 693. — 1373, ind. XI, Marzo 10. — c. 159 (154). — Il procuratore nominato nel n. 692, fa quitanza ad Ermolao Veniero e Bertuccio del fu Giovanni Loredano per due. 656, gr. 6 e den. 1 pagatigli per la rata di Marzo ed altre della corrispon-sione accennata al n. 505. Fatto come il n, 653. — Testimoni diversi già nominati nei documenti analoghi. — Atti Guglielmo del fu Filippo not. imp. e scriv. ducale. 694. — s. d. (1373, Marzo?), — c. 167 (162). — Condizioni della condotta di milizie ai servigi di Venezia. Ogni lancia avrà ducati 18 (al mese), il capo di dieci lancie, 10; il comandante un ducato, più 40 due. di prestito per ogni lancia e questi da scontarsi in tre mesi. Ai soldati arruolati si dà la paga d’un mese tosto fatta la mostra. La ferma è di 4 mesi, e di sei se lo Stato il volesse, con un mese di preavviso; finitala, i soldati saranno ricondotti a Venezia gratuitamente. I prigioni e il bottino che faranno saranno dei militi ; i fortilizi e i luoghi presi, dello Stato ; a questo apparterrai! pure il signore di Padova o suo figlio (ed ogni altro principe e generale *) se venissero presi. I soldati avranno libero transito per lo Stato. Non si darà loro paga doppia o indennizzo per cavalli. Il capo di lancia dovrà avere: corazza (o giaco, panciera o petto), gambiere, cosciali, bracciali e barbuta; ogni cavaliere: panciera, guanti, spaila e cappello o cappellina inglese. I cavalli perduti siano rimessi entro otto giorni senza perdere la paga. Gli ammalati o feriti non perderanno la paga, i morti saranno rimpiazzati dal capo entro otto giorni senza perdere la paga. I cavalli e i ronzini saranno registrati. I soldati giureranno fedeltà, ubbidiranno al generale e ad altri capi, e potranno essere ripartiti in più luoghi. Nessun soldato attualmente in servizio di Venezia potrà essere arruolato. La mostra si farà dove e come vorrà la Signoria. Le milizie non potranno recar danno ad alcuno senza ordine della Signoria o de’ suoi rappresentanti. I pedoni parteciperanno come è consueto agli utili delle fazioni alle quali prenderanno parte. I soldati giureranno di non combattere contro Venezia per 4 mesi dopo licenziati. La paga sarà data di mese in mese. È vietato l’inscrivere lo stesso uomo simultaneamente in più lancie. Il connestabile sarà mallevadore pei militi, e questi per quello e pei loro compagni per le paghe e per tutto ciò che riceveranno dallo Stato. (*) Aggiunto posteriormente. 695. — 1372 (sic, 1373), ind. XI, Aprile 8. — c. 178 (173). — Privilegio simile al n. 541, per Giorgio Lombardo del fu Pietro da Corfù.