274 TITOLO SETTIMO TESTAMENTI, SUCCESSIONI DI QUELLI, CHE MUOJONO IN MARE. }E per tutti i riguardi di giuftizia, e di convenienza , e per ragion di neceifità li Scrivani de’ Battimenti coperti di Regia Patente devono eflerc abilitati a rogare i Te-fìamenti di quelli, che imbarcati fopra de’ Battimenti medefimi moriiTero in Mare; non è perciò, che tali Tettamenti non abbiano a neh’ eifi ad eifere foggetti a tutti i vincoli, condizioni, ed avvertenze eiTenziali, che furono ftabilite dalle Pubbliche Leggi, onde allontanar quegli arbitrj, e quelle ingiuftizie , che dall’ equità, e provvidenza Pubblica furono fempre condannate, ed abborrite. A tal oggetto però, oltre ai metodi ordinati coll’ Articolo 15.0 al Titolo de’Scrivani, dovrà efattamente oifervarii guanto con gli Articoli feguenti viene preferitto. I Se il Teftatore non foife in età legittima ; fe foife fotte l’altrui poteftà, 0 in iftato d’imbecilità, e fuor di mente ; fe violentato, o fedotto, preferire, o diferedafle li propri Figli ; fe difponeffe fotto turpi, o impoifibili condizioni, ed offendeife in qualunque modo le Pubbliche preferi- zioni ;