DOGE : MICHELE STENO. viglia verso Alessandria, già catturato dal detto pirata ; ed avendo contemporaneamente le autorità di Negroponte ricuperata da certi pirati una somma spettante al genovese Corrado Doria, questi due fatti restano compensati. Gli arbitri pronunzie-ranno sopra le querele di Caterino de Rosa veneziano negoziante di gioie, arrestato in Albenga e carcerato in Ventimiglia, ove stette 20 mesi dopo spogliato di ben 10,000 ducati, e sopra quelle di Pietro Valle e di Iacopo Sappa, pur veneziani, presi presso Portovenere mentre viaggiavano su legno genovese, carcerati per 22 mesi e spogliati d’ ogni avere. Genova procurerà, in quanto potrà, restituzione o risarcimento per una nave veneziana condotta da Antonio Coppo e catturata da Giovanni e Percivalle Spinola mentre viaggiava da Cartagena verso Venezia ; in caso di non possibile restituzione, giudicheranno gli arbitri. Le merci di veneziani sequestrate in Pera, CafFa ed in altri domini genovesi in Levante, saranno restituite o compensate, trattene quelle di cui Carlo Lercari si fosse impadronito in virtù del diritto di rappresaglia concesso a suo padre Domenico. La nave del veneziano Nicolò Cocco, già tolta dal capitano di Famagosta a Giovanni Rosso viceconsole veneto in quella città, sarà stimata come quella di Taddeo Benedetto, e pagata. La questione del diritto di rappresaglia contro i veneziani, concesso il 13 Maggio 1395 dal doge Antoniotto Adorno, sarà sottoposta agli arbitri. Venezia restituirà le tre galee genovesi mentovate nel n. 275 del libro IX, le gioie, i danari, le merci ecc. in essa città sequestrate a Bartolameo de’ Franchi, Edoardo Saivago e Filippo Loinellino ; in Modone a Nicolò di Enea Gattilusio e a Giovanni da Rapallo suo fattore, ed in Candia a Iacopo da Pontremoli e ad altri genovesi, e così pure vari attrezzi navali sequestrati in Modone ad Antoniotto Lercari. La pace di Torino sarà inviolabilmente osservata, le parti eleggeranno gli arbitri per giudicare le questioni emergenti o sospese, com’ essa prescrive, ed il comune di Firenze sceglierà il quinto arbitro. La presente sarà publicata in tutti i domini dei contraenti, ai sudditi dei quali s’ingiungerà di cessare dalle mutue offese, di restituire le cose sequestrate e di liberare i prigionieri, annullando le eventuali cauzioni. I danni recatisi dai sudditi delle parti gli uni agli altri, e non specificati nella presente, saranno risarciti dai danneggianti. I sudditi stessi dovranno adempiere gli obblighi privati vicendevolmente assunti prima della rottura dei buoni rapporti fra i due comuni. Il governatore di Genova non danneggierà i veneziani con navi o uomini genovesi ; se lo facesse con altri, Genova non darà ricetto ai di lui dipendenti nè alle costoro prede. La pena all’ infrattore della presente, sarà di 25,000 fiorini d’oro. Fatto nel palazzo del comune di Genova. — Testimoni: Gregorio de'Marsupini di Arezzo dottor di leggi vicario del governatore, Giovanni di Vaibella not. e cancelliere del comune di Genova, Giovanni de Diano, Nicolò de Amigdala, Nicolò de Sorba da Moneglia, Graziadio Alioti del fu Michele da Venezia e Pietro Maniscalco da Treviso. — Atti Antonio del fu Corrado de Credenza not. imp. e cancelliere del comune di Genova. — Altri esemplari in atti di Francesco Beaciani not. due. di Venezia e di Francesco da Fossadolce di Treviso (v. n. 20, 21, 48 e 79). 20. — 1406, ind. XIII, Giugno 28. — c. 15. — I procuratori dei comuni di Genova e di Venezia nominati nel n. 19, dichiarano non dovere quella convenzione