336 COMMEMORALI, LIBRO X. e Vito de’ Buonagiunti da Bologna dottor di leggi e canonico di Patrasso, e frate Francesco da Ascoli dell’ ordine dei predicatori, procuratori di Stefano arcivescovo di Patrasso (procura in atti di Rinaldo del fu Guglielmo degli Oddoni di Vedano nel Milanese), pattuiscono : Volendo il detto arcivescovo protetta la sua città e i suoi sudditi contro i Turchi ; procurarsi del denaro ed andarsene ad uno studio per 3 anni, affitta per 5 anni al comune di Venezia tutte le rendite, i diritti e le giurisdizioni dell’ arcivescovado, città, terre e castella (nominando : Patrasso, Serravalle, Paulo castro, Castel de ferro, S. Elia, la Torre della Caminiza, la Torre del bosco, lo Caslrizo, el Catafigo) e loro pertinenze, il comerclum (dazio) e la gabella spettante all’ arcivescovado e al Capitolo, i diritti dei villani e dei tributari della Chiesa, del vino, delle biade, dell’ olio, della seta, dei cotoni. L’ arcivescovo consegnerà la città e dipendenze a Venezia, ritenendone solo la giurisdizione spirituale; Venezia vi manderà proprio podestà che farà giustizia in nome del prelato, e sarà assistito da un consiglio di cittadini come all’ ordinario. Venezia disporrà a suo talento relativamente alla custodia della città, al giuramento da prestarsi dagli abitanti ed all’ esazione delle rendite. Essa pagherà all’ arcivescovo in correspettivo 1000 ducati 1’ anno sulle rendite del dominio affittatole, il resto delle quali andrà speso nelle esigenze publiche di Patrasso e del territorio, rimanendo ogni eventuale eccedenza a beneficio di Venezia, la quale sopperirà alle possibili mancanze. Il Capitolo dei canonici ratificherà la presente entro 8 giorni dalla consegna della città, ed osserverà poi i suoi doveri feudali verso il principe d’Acaia previo consenso di Venezia; a questa saranno del pari resi i servigi feudali dovuti alla Chiesa arcivescovile, e pagato il tributo solito esigersi pei Turchi. Essa però non avrà alcun diritto sui feudi dell’ arcivescovo e dei canonici, e rispetterà quanto fu fatto e decretato in addietro dal quel prelato e dal Capitolo. S’ esso, contro il suo volere, fosse trasferito ad altra sede, finita la locazione gli enti locati saranno restituiti a lui. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Lorenzo Veniero e gli scrivani due. Bernardo di Andalò, Nicolò Vido ed Alessandro de’ Reguardati. — Atti Giovanni del fu Nicolò de Bonisio not. imp. e scriv. due. 81. — 1408, ind. I, Novembre 7. — c. 166 (165). — Francesco Beaciani procuratore del doge e del comune di Venezia, chiede a Guglielmo di Mouillon cav. luogotenente di Giovanni Lemeingre detto Boucicaut regio governatore, agli anziani ed agli ufficiali di provvisione del comune di Genova, che venga eseguita la sentenza n. 79. I predetti rappresentanti del comune di Genova dichiarano iniqua, ingiusta e nulla la sentenza stessa, e d’ essersene appellati ; si dicono pronti ad eleggere, d’ accordo con Venezia, giudici per determinare se quella decisione sia o no quale la dichiararono. — Seguono gli allegati A e B. Fatto in Genova, nel palazzo del comune. — Testimoni : Amico de’ Moscosi da Ripatransone dottor di leggi vicario del governatore di Genova, Aldobrando da Corvara, Corrado Mazurro, Giuliano Panizario e Benedetto di Andoria, tutti quattro cancellieri del comune di Genova. — Atti Antonio de Credenza cancelliere del detto comune, ed Azzolino Boza scriv. due. veneto. Allegato A : 1408, Agosto 9. — Amedeo (VIII) conte di Savoia dichiara che