' 109 li Potendo accadere, che anche nel corfo de’viaggj alcun Battimento per le fuddette ragioni venga venduto , non potranno perciò li fuddetti Creditori eflere minimamente pregiudicati , ma avranno diritto di far valere le di loro azioni fopra il Battimento medefimo anche prima della fua vendita ; che fe non avette effetto quanto s’è provveduto, etti potranno, come creditori privilegiati, efercitare fempre, ed in ogni tempo le loro azioni , che Tetteranno illefe, e prefervatc contro i lor Debitori, e contro gli effetti di qualunque natura, che ai medefimi apparteneffero * 16 Al cafo di Naufragio di qualunque Battimento, li Creditori privilegiati, avranno azione di verificare anche fopra li tocchi di ficurtà il lor pagamento ; detratto però quanto fotte Creditore il Mezzano per tocchi di Sicurtà fatti fopra il Battimento medefimo* 17 Se a caufa della porzione di alcuno de’ Compartecipi ve-nitte praticato fequeftro, o fermo ad un Battimento, che fotte pronto al viaggio , non dovrà perciò etto Battimento effere trattenuto; ma gli altri Intereflati, preftando idonea pieggieria per quella data porzione , ed interefle , che F impetito avette nel Battimento , dovranno renderlo libero per la verificazione del viaggio medefimo. 18 Po-