432 COMMEMORIALI, LIBRO X. Malatesta in quella provincia. Le parti non daranno passo pei rispettivi territori, nè aiuto di sorta, a persone che andassero ai danni di una di esse, ma viceversa ognuna presterà tutto il favore alle genti che si recassero ai servigi dell’ altra. Essi si faranno sapere vicendevolmente quanto venisse a loro notizia di pericoloso per la comune o per la singolare sicurezza. A difesa dei mentovati territori, e ad offesa dei comuni nemici, Venezia manterrà a proprie spese 300 lancie, e il Malatesta 125, che potranno essere aumentate proporzionalmente in caso di bisogno. Queste forze non potranno essere usate contro nemici suscitati da acquisti di luoghi non compresi nei territori mentovati. Niuno dei contraenti potrà ricettare traditori, macchinatori di danni politici od assassini fuggiti dai domini dell’ altro, ma dovrà, possibilmente, arrestarli e consegnarli. Il Malatesta potrà, in caso di bisogno e previo avviso al doge, trarre e far passare dal Ferrarese nel Bresciano, pei territori veneti summentovati, vettovaglie verso il pagamento dei diritti consueti. Nella presente potranno esser accolti quegli altri signori che piacesse alle parti. Pena al-l’infrattore 20,000 ducati d’ oro (v. n. 96). Fatto nella cappella di S. Nicolò del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Lorenzo de’ Monaci cancelliere in Candia e Bernardo di Andalò not. due. — Atti Pecino di Bertolino di Lani de Paterno not. imp. di Brescia, e Giovanni de Bonisio not. imp. e scrivano ducale. 1407, Luglio 3. — V. 1408, Agosto 9, n. 79. 52. — (1407), Luglio 4. — c. 36. — Bolla piccola di Gregorio XII papa a Vito vescovo di Pola. Essendosi alcuni rei di sodomia e d’ altri crimini in Venezia, per isfuggire al giudizio delle autorità laiche, dichiarati ecclesiastici, quantunque al momento del delitto non lo fossero ; ed avendo il doge differito di punirli per rispetto della S. Sede, il papa ordina al vescovo di procedere contro di quelli anche se la curia castellana avesse già fatto loro il processo. Gli accorda perciò le necessarie facoltà. Data come il n. 45 (IV, non. Jul). 53. — 1407, ind. XV, Luglio 30. — c. 52 t.° — Desiderando Nicolò marchese d’Este di partecipare all’alleanza conclusa col n. 51, Tomaso Mocenigo ed Antonio Moro procuratori di S. Marco, Nicolò Vitturi, Ramberto Querini, Francesco Cor-naro e Marino Caravello, rappresentanti il doge ed il comune di Venezia, ed Antonio de’ Banci dottor di leggi procuratore del detto marchese, pattuiscono : È stretta confederazione fra Venezia e il marchese per 5 anni dal 1 Luglio, valevole per le città e territori di quella nominati nel n. 51, e per Ferrara, Modena, Argenta e loro territori. A difesa di tutti i detti luoghi, Venezia manterrà a proprie spese le lancie 300 del n. 51, ed il marchese 50, aumentabili proporzionalmente in caso di bisogno. Queste forze saranno usate a difesa dei luoghi mentovati, non però contro nemici suscitati per acquisti di terre non comprese negli enumerati distretti. Seguono condizioni relative ai passi da darsi e da rifiutarsi, alle denunzie di macchinazioni contro i singoli alleati, al ricetto da negarsi ed alla consegna de’ traditori ed assassini