3.46 COMMEMORIGLI, LIBRO X. de Tursio (de Tusco) signore di Soncino (procura in atti di Costanzo de’ Coduri di Soncino), costituiti alla presenza della veneta Signoria e colla di lei mediazione pattuiscono : sarà tregua per un anno dal dì della prossima Pasqua (23 Marzo) fra i due sopradetti mandanti, nel qual tempo tutti i loro soggetti, sì civili che militari, si asterranno da ogni vicendevole offesa, ed avranno libero accesso e facoltà di traffico e di transito gli uni nei territori degli altri. I due contraenti non daranno nè permetteranno vengano inferiti danni dai propri sudditi a quelli e ai territori dell’ altro, non faranno innalzare o riparare fortilizi (nei rispettivi attuali domini) che possano recar danno a vicenda ; non daranno ricetto o transito nei rispettivi domini a milizie andanti a’ danni dell’ altro, nè a rei di delitti nei costui possedimenti. Niuna delle parti potrà intimare rottura di tregua senza dichiarazione relativa della veneta Signoria, la quale resterà giudice arbitro fra quelle per 1’ osservanza di quanto precede. La presente sarà promulgata nei domini dei contraenti il lunedì di Pasqua. Pena all’ infrattore 10,000 ducati. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Giovanni Piumaccio cancel-lier grande ed i notai ducali Bernardo di Andalò e Marco Buono. — Atti come al n. 107. 1410, Giugno 24. — V. 1410, Dicembre 30, n. 116. 111. — 1410, ind. Ili, Luglio 1. — c. 82 t.° — Ramberto Querini, Marino Ca-ravello e Fantino Michele procuratori del doge e del comune di Venezia, ed Agostino del fu ser Alberto da Verona e Iacopo detto Zucono del fu Oliviero da Ron-cegno, procuratori di Iacopo del fu Siccone di Castelnuovo detto di Caldonazzo, per desiderio di quest’ ultimo dichiarano di rinnovare, in quanto spetta ad esso Iacopo e ai suoi possedimenti, la raccomandazione ed aderenza stipulata nel n. 1. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni tre notai ducali già nominati. — Atti come al n. 107. 112. — 1410, ind. Ili, Luglio 7. — c. 99. — Nicolò marchese d’Este, in seguito ad istanza dei commissari del defunto Marco del fu Federico Cornaro di Venezia, concede che i frutti dei beni posseduti da quella commissaria nella villa di Zocca, possano essere asportati dal Ferrarese a Venezia senza pagamento di diritto alcuno, salvo preavviso agli uffiziali a ciò deputati. Accorda inoltre che i detti beni possano essere venduti ad altri veneziani col predetto privilegio. Data a Ferrara nel palazzo del marchese. 113. — 1410, Agosto 8. — c. 87 t.° — I priori delle arti e il gonfaloniere di giustizia del comune di Firenze al doge. Ringraziano per il divieto fatto ai veneziani e sudditi di acquistare le lane che Ladislao di Durazzo aveva tolte a negozianti fiorentini e mandate a Venezia per vendere. Data a Firenze. 114. — s, d. (1410, Settembre?). — c. 103 t.° — MarinoBondumiero ufficiale