66 38 Tutte le differenze, e queftioni così civili, che mifte* che inforgeffero tra’ Marinari, e li loro Capitani, e Par-cenevoli, per avanzi di Paghe, Panatiche, o altre Mercedi ; faranno definite dal Magittrato all’ Armar fummaria-mente ; e quando le queftioni così attive , che paffive non eccedeffero li Due. 50. le Sentenze faranno innappellabili per la facoltà già impartitagli anche con Parte del Maggior Configlio. Saranno però eccettuate le queflioni de’ Sudditi Turchi, la giudicatura delle quali fpetterà, a norma delle Leggi, alli Cinque Savj alla Mercanzia. 39 Quando fi rendette neceifario di .rilevare la verità fopra qualunque cafo, o accidente accaduto in alcun Battimento, li Marinari del rifpettivo Equipaggio potranno con le loro teftimonianze, e depofizioni farne prova in giudizio; falve per altro le eccezioni legali in materia di dette depofizioni, e tettimonianze, 40 Nelle differenze, che li Marinari aveftero con i propri Capitani, e Parcenevoli, per occafione di Mercedi, di Paghe , e Panatiche , non potranno effi Marinari giammai fpo-gliarfi delle proprie azioni, e ragioni con invertirne alcun altro col mezzo di Contratti già precifamente abborriti dal-