177 2 Quelli Formulari dovranno eiTer fottofcritti con la propria firma, e regiftro dal rifpettivo Mezzano approvato di Sicurtà, tanto a tergo della Polizza dopo 1’ eftefa del Contratto, quanto fotto ogni cambiamento, che fopra d’ effa fi faceiTe. Qualunque tocco di Sicurtà eftefo diverfamente da quanto fi è prefcritto con il prefente, e con l5 Articolo antecedente, farà confiderato irrito, e nullo, e di niun valore, come fe fatto non foiTe. 3 Non potranno li Formulari delle fuddette Polizze, tanto fopra Corpi, Spazzj, e Corredi de’ Battimenti, quanto fopra Mercanzie, eifer ricevuti dalli Mezzani di Sicurtà, fe non per mano dello Stampatore Ducale, il quale dovrà per ogni venti Formulari ritrarre L. 2. e non più, 4 E perchè il competente Magittrato de’Confoli de’ Mercanti poiia in ogni tempo rifcontrare la quantità delle Polizze a’ detti Mezzani rifpettivamente confegnate, dovrà lo Stampatore tenere un appofito Libro, fopra il quale farà, che il Mezzano ricevitore, o il fuo legittimo Procuratore , od Agente all’ atto della confegna , fcgni di propria mano, e con l’indicazione del Giorno, Mefe, ed Anno M una