131 32 Tutte le Cancellerie de’ Veneti Confolati, dove non lo vietaiTero le coflituzioni de’riflettivi Governi, avranno debito precifo d’accettare dai Sudditi noftri ogni Atto, Ef-pofizione, Depofizione, Protetto, e qualfivoglia altra Carta, purché non iia infamatoria. Che fe tale etta fotte, non potrà inferirti , nè eflere annotata negli Atti della Cancelleria ; ma dovrà il Cancelliere levarne totto una Copia, e produrla al fuo Confole, che farà in debito d’ accompagnarla con le relative informazioni al Magiftrato de’ Cinque Savj alla Mercanzia, per quelle deliberazioni, che fecondo i cafi faranno credute opportune. 33 Non fia permetto ad alcun Suddito il ricorrere ad altra Cancelleria, nè ad altro Confolato, fe non per una efpref-fa negativa, che dovrà eflere giuttificata o da diflenfo in ifcritto del Confole., o del Cancelliere, oppure da giurata Depofizione di due imparziali, ed onefti Teftimonj. 34 Dovranno i Confoli finalmente efeguire, e far che fiano pontualmente efeguite, per quanto a ciafcun d’ etti può appartenere, non folo le ordinazioni contenute nel compietti) de’ prefenti Statuti; ma altresì tutte le Commiflioni, che lor derivaflero tanto da’ Magittrati di quella Dominante, I 2 quan-