157 c fpecialmente le Anchiò, e Sardelle Salate provenienti da ogni parte, quali, oltre il Dazio ordinario dell’ introduzione, pagano l’altro confiderabile del confumo. VII» Che la proibizione de5 Vini Foreftieri, Liquori } Mofcati, ed Aceti, s’intendi non folo a’ Marinari provenienti fuori del Golfo, ma anco agli altri del Sottovento, e della Dalmazia ultimamente abilitati dalla Pubblica Clemenza a poter introdur efente da Dazio una Barila divino a tefla ; così pure li due Schenali, e le due Pezze Formaggio , accordate a quelli del Sottovento, non pollano ecceder il pefo di libbre trenta per forte , come nel Capitolo quinto» Vili. Che le Barile tutte permefTe a’ Marinari d’in-trodurii efenti da Dazio, come fopra, debbano effer introdotte in Barile feparate da3 Secchj fei V una, e non altrimenti , efclufo ogni altro Arnafo di maggior tenuta. IX. Che la prefente Terminazione approvata che ila dall’ Eccellentiffirno Senato, abbia ad effer itampata a chiara intelligenza di cadauno, e maffime de’ Marinari, e Mi-niftri, a’ quali fpetta nel Magiftrato Eccellentiffirno dell’ Armar il rilafcio de’ Mandati per le Portate, per la fua in-violabil efecuzione» X. Che rifpetto a’ Marinari provenienti fuori del Golfo dovrà principiar a reflar efeguita con quelli, che par-tiffero dalla Dominante dopo la pubblicazione della prefente , e che capitaifero a ricever il folito Mandato d’ufcir di Porto, al qual tempo li dovrà effer confegnata una Stampa, Quanto a quelli del Sottovento, doverà principiarii tLd efeguir Mefi due dopo la pubblicazione medefima, ed un Mefe dopo a quelli della Dalmazia;; rifervata fempre facol-