ij6 , * •*, «<*. t « '' r TITOLO SESTO Sii C U R T A’ . ì ' - ‘ ; ; ^ ; f; _ ’ ;* I Contratti di Sicurtà fono ormai comuni, e reciprochi quafi frà tutte le Nazioni Commercianti , e fono tanto favorevoli, e diventano cosi jcieceifarj, che fenza il loro foccorfo il Commercio per Mare non potria foftenerfi. Queiti Contratti, con i quali gli Uomini mediante un premio preftabilito, fi garantifcono di tutte le perdite , e danni, che poifano derivare dalle fortuite Arane combinazioni del Mare, a qualunque cofa s’ eftendeife-ro, e per quanto diverfe foifero le condizioni, dovranno aver fempre per bafe 1’ equità, e la Giuftizia, e però avranno a formarli', e ad efeguirii fulla norma di quanto è' - - j • • • ' 1 V - 1 ~i * ' J. con i feguenti Articoli ii itabilifce. I Due adunque faranno4i Formulari a Stampa, fu quali dovranno eitenderii le Ailìcurazioni Marittime : Uno intitolato Polizza di Contratto d’Aificurazione fopra Corpo, Spazzi, e Corredi i E T altro fopra Mercanzie . Nel primo non potranno eiier annotate fe non quelle relative appunto al Corpo, Spazzi, e Corredi de" Battimenti; e nel fecondo quelle unicamente riguardanti, le Mercanzie. 2 Que-