104 3 Prima che iia capace il Capitanio di confeguir la Patente , dovrà il Parcenevole comprovare la propria Sudditanza, e la proprietà del iuo Legno, efibendo quelli della Dominante, oltre le folite Fedi, Atteftato de’Capi di Piazza , e de5 Parcenevoli, che li qualifichi veramente Sudditi, ed abitanti nello Stato; e quelli poi de’luoghi Oltremare, o della Terra Ferma, oltre alli foliti requifiti, dovranno munirfì di Fedi de’Capi delle Comunità, o Sindici, e Provveditori alla Sanità rifpettivi , legalizzate da5 N. N. H. H. Rapprefentanti, da effer rilafciate gratis, che li attedino , come fopra, veri Sudditi, ed abitanti nello Stato . 4 Se alcun Parcenevole dopo d’aver dato in nota il fuo Battimento, volefle ridurlo a maggior capacità, o in nuova diverfa forma, o volefle alterarne la fua matadura, dovrà nuovamente, ed elettamente defcrivere al Magiftrato de’ Cinque Savj ogni cambiamento, od alterazione, e far fe-guire le opportune annotazioni al margine del primo regi-itro, per fondamento della rinnovazione della Patente, coinè nell' Articolo 7.° al Titolo delle Patenti medettme . 5 Se alcuno de’ Compartecipi volefle accrefcere, o alterare il Battimento a titolo di maggior vantaggio, non potrà far-