II« TITOLO DUODECIMO C 0 N S O L I. Sfendo i Confoli e per antichiilima iftitu-zione della Repubblica, e per confentimen-to generale delle Nazioni, quelle Pubbliche Figure, la di cui principale ifpezione il è di vegliar fui Commercio, e di proteggere i Sudditi, che lo efercitano in que’ Dominj, dove i Confoli fteifi vengano ammeili, quindi è che il ilabilifce : 1 Che d’ ora innanzi non fiavi alcuno di qualunque fi ila condizione , che ardifca dirfi, o coilituirfi Confole Veneto, ¿-e non farà formalmente munito di Patenti, e di appoiì-te commiifioni da quella Pubblica Autorità, cui per le Leggi , e metodi della Repubblica appartiene il conferire iimi-|i Impieghi. 2 Non potrà in avvenire alcuno eifere ammeiTo alla con-^ correnza di Confole, e tanto meno eiferne eletto, ie non proverà con legali, ed autentici documenti di eifere vero Suddito Veneto, dell’età almeno d’Anni 25.; dovrà produrre