284 praftanti, o fiano Fanti a ciò deffinati; i quali Burchieri , oilèrvando inalterabilmente l’ordine della volta , dovranno preftarii con tutta follecitudine, e con 1’ occorrente nume-, ro di uomini a fomminiilrare quel bifogno di Savorra , della quale veniíTero richieffi, o ad eftrarre la Savorra ffef-fa dai Battimenti ; non potendo perciò raicuotere altra mercede, che la ffabilita di Lire 16. per ogni Burchio carica-cato fino ai Segnali, o íiano Broche in effo efiftenti , e Lire 1. per il Fante , oifia Sopraffarne del Magiitrato all5 Acque. 6 Se i Battimenti pofti in Contumacia voleffero caricare , o {caricare della Savorra , non potranno farlo fenza il Mandato di Licenza anco del Magiftrato alla Sanità folito ri-lafciarfi in fimili cafi. 7 Li Capitan}, e Patroni non potranno mai trafportar con le proprie Barche alcuna quantità di Savorra da un Ba-ilimento all’ altro, ma dovranno fempre valerfi dei Burchj dell’ Arte con 1’ avvertenze tutte fopraindicate. 8 Se per avventura tutti i Burchj dell’ Arte foffcro ingombrati dalle Savorre nel tempo medeiimo , in cui alcun Baffi-